PRO LOCO URBINO

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STATUTO 2020
PRO LOCO URBINO

CONSIGLIO DIRETTIVO
PRO LOCO

ALCUNI VERBALI
PRO LOCO URBINO

Associazione Pro Urbino
(archivio)

L'Associazione Pro Urbino era nata nel novembre 1996 con Statuto redatto da notaio e depositato presso il Tribunale di Urbino (clicca).

Nel Settembre 2020, per entrare nel circuito nazionale delle proloco, l'Associazione si rifonda e diventa "Pro Loco" con la denominazione (vedi Resto del Carlino):

Pro Loco Urbino

Nello stesso mese la presidenza passa da Carmen Dionigi a NICOLA BETTI (vedi Verbale)

 

STATUTO DELL’ENTE DEL TERZO SETTORE

"PRO LOCO URBINO"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

 

ART. 1 - (Denominazione sociale, procedure per il riconoscimento, sede e durata)
E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni intervenute e della normativa legislativa e regolamentare connessa e collegata, l’Ente del Terzo Settore denominato: "Ente del Terzo Settore Pro Loco Urbino Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata anche "Pro Loco Urbino APS" o "ETS Pro Loco Urbino APS", che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica, aconfessionale, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. Ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la predetta Associazione di Promozione Sociale è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’art. 6, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’utilizzo delle indicazioni "Ente del Terzo Settore" e "Associazione di Promozione Sociale" oppure degli acronimi "ETS" e "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è regolato dagli artt. 3 comma 1, 12 e 35 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, dalla nota n. 12604 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed eventuale normativa successiva. In particolare, l’utilizzo dell’indicazione "Associazione di Promozione Sociale" oppure dell’acronimo "APS" è riconosciuto dall’art. 35 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, che ne impone l’obbligo; l’utilizzo dell’indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure dell’acronimo "ETS" è condizionato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, la presente clausola, inserita nel presente comma e riferita all’utilizzo dell’indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure dell’acronimo "ETS", acquisterà efficacia solo successivamente e per effetto della predetta iscrizione e da quel momento si intenderà automaticamente integrata la denominazione dell’associazione, senza necessità di ulteriore modifica statutaria.
Le procedure finalizzate a ottenere l’eventuale riconoscimento dell’associazione sono regolate dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni intervenute e dalla normativa vigente legislativa e regolamentare connessa e collegata nazionale o degli Enti Locali.
L’associazione ha sede legale in Piazza Rinascimento, n. 33 nel Comune di Urbino (61029, PU) e può istituire una o più sedi. L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il logo è l’emblema ufficiale dell’Associazione e qualsiasi uso esterno, concessione e patrocinio ad Enti pubblici e privati, persone fisiche ed altre associazioni deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2 - (Statuto)
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in osservanza del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme, anche regolamentari, di attuazione, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, della normativa degli Enti Locali vigente in materia e dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presente Statuto si conforma ai princìpi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di specifici aspetti organizzativi.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
In caso di contrasto tra l’Atto Costitutivo e lo Statuto, prevalgono le disposizioni contenute nello Statuto.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti (artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile) e secondo i criteri di interpretazione della legge stabiliti dall’articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - (Carattere, attività generali, compiti e obiettivi dell’Associazione)
La Pro Loco (come definita nell’art. 1 comma 1 del presente Statuto) è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione e di utilità sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Urbino (e territori limitrofi) e consegue le finalità di cui al successivo art. 6 autonomamente e/o in collaborazione con il Comune, altre associazioni, Enti pubblici e privati e organismi sindacali, economici e sociali.
La Pro Loco riunisce in Associazione in qualità di Soci tutte le persone fisiche e giuridiche, le Associazioni riconosciute e non riconosciute e gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio comunale e zone limitrofe e svolge la sua attività per tale finalità, anche tramite l’edizione di pubblicazioni e periodici.
La Pro Loco aderisce all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e al Comitato Provinciale e Regionale delle Pro Loco delle Marche, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. nazionali e territoriali.

ART. 6 - (Finalità, attività e luogo di operatività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono quelle indicate nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, delle quali vengono elencate le seguenti lettere con le descrizioni riportate nella normativa:

  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;

  • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  • v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,

  • mediante la realizzazione delle seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • organizzazione di eventi sociali, culturali, artistici, musicali, teatrali, ludici, turistici, religiosi, sportivi e ricreativi anche a tema;

  • realizzazione di eventi di escursionismo, trekking, passeggiate, anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati ed Associazioni in genere;

  • realizzazione di materiale editoriale librario, volantini, opuscoli, anche con modalità informatiche;

  • realizzazione di campagne di informazione, di sensibilizzazione e di pubblicizzazione nei vari ambiti sociali, sia con modalità tradizionali (stampa e mezzi di diffusione radio-televisivi), sia mediante sistemi informatici.

  • Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Pro Loco, nel perseguire le sue finalità, può:

  • svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico monumentale ed ambientale;

  • promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati ed Associazioni in genere, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale e quelle volte al recupero e all’inclusione sociale della disabilità, al recupero ambientale, al restauro e alla gestione dei monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

  • elaborare e realizzare progetti sperimentali in campo turistico, anche in collaborazione con gli Enti Locali;

  • realizzare tutte quelle attività necessarie per valorizzare le sinergie tra cultura e turismo, per trasformare la nostra storia e cultura in una occasione di sviluppo;

  • sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica all'ambiente anche per le persone disabili;

  • stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della rimozione delle barriere architettoniche;

  • preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

  • collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il mantenimento e la conservazione dei beni architettonici e monumentali, la salvaguardia delle bellezze naturali e paesaggistiche e la salubrità dell'ambiente;

  • curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

  • curare, promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale, con riferimento anche quelle finalizzate all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione e di esclusione sociale anche con riferimento a categorie svantaggiate e ai disabili, organizzazione di itinerari turistici e didattici per i gruppi scolastici, ecc…) e, in particolar modo, a favore delle Associazioni e degli Enti iscritti come Soci Sostenitori;

  • curare, supportare, favorire e sostenere manifestazioni, iniziative, eventi di ogni genere anche per i disabili, organizzati dai Soci Sostenitori in proprio o con la collaborazione della Pro Loco stessa;

  • operare con altre associazioni Pro loco, Enti pubblici e privati per l’istituzione di Consorzi turistici comprensoriali;

  • organizzare corsi teorici e/o pratici in ambito culturale e turistico, finalizzati all’apprendimento dei mestieri e delle attività tradizionali;

  • favorire la conoscenza della storia, della cultura, dei monumenti e delle tradizioni attraverso la realizzazione di itinerari, visite turistiche, mostre, convegni e quant’altro;

  • reperire fondi anche mediante pubbliche sottoscrizioni, sponsorizzazioni, operazioni commerciali, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra.

     L’associazione può esercitare anche le attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal medesimo articolo e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
Le attività di cui al presente articolo vengono effettuate fatti salvi, per quanto di competenza, i modi e i limiti fissati dalle disposizioni di carattere fiscale di cui agli artt. 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, nonché, in particolare, dagli artt. 85 e 86 del medesimo decreto.
L’Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Marche e, precisamente, nel Comune di Urbino e zone limitrofe.

ART. 7 - (Ammissione, categorie di socio, tesseramento e incompatibilità, ineleggibilità e decadenza)
Sono Soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di cui all’art. 5 comma 2 dello Statuto che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’associazione è costituita, ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Ai sensi dell’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, possono essere Soci anche gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
In relazione all’ammissione degli associati, la Pro Loco non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a maggioranza dei presenti su domanda scritta dell'interessato (che può essere presentata anche con modalità informatiche e senza particolari formalità) ed entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di rigetto, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci (o altro organo eletto per l’occasione dalla medesima e composto in numero dispari da almeno tre soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo) in occasione della successiva convocazione. Avverso la decisione dell’Assemblea o dell’organo eletto non è ammesso appello.
Il procedimento descritto nei commi 4 e 5 del presente articolo può essere svolto anche avvalendosi dei sistemi informatici.
L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, salvi i casi di perdita della qualità di Socio ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Non sono ammessi soci di diritto o membri di diritto.
I minorenni hanno diritto di iscriversi alla Pro Loco (a nome di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) e di partecipare alle riunioni dell’Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei Soci e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma il diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, fino al raggiungimento della maggiore età nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
Con l’ammissione, il Socio dichiara di aver preso visione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, di approvarli e presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 279/2016 e del D.Lgs. 108/2018 ed eventuali succ. modd., per fini connessi alle attività della Pro Loco.
I Soci sono suddivisi in quattro categorie:

               a) Ordinari;

               b) Sostenitori;

               c) Benemeriti;

               d) Onorari.

       Sono Soci Ordinari le persone fisiche (anche di altre Associazioni, Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, sia riconosciuti che non riconosciuti) che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel Comune e nelle località limitrofe ed altresì coloro che per altre motivazioni siano realmente interessati all’attività dell'Associazione (villeggianti, ex residenti, cittadini italiani e non).
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, nonché qualsiasi Associazione (Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, sia riconosciuti che non riconosciuti) che condivida le finalità e l’operato della Pro Loco e si adoperi con questa per la realizzazione delle finalità sociali. Possono essere iscritti come Soci Sostenitori anche tutte le Associazioni di Volontariato operanti senza scopo di lucro, apolitiche ed apartitiche e i referenti di tali Associazioni, purché nei limiti fissati dall’art. 35 comma 3 del D.Lgs. 117/2017, richiamato dal comma 2 del presente articolo. In caso di iscrizione di Enti o Associazioni, avranno diritto al voto in Assemblea il Presidente dell’Associazione stessa o il membro da essi delegato. I singoli associati di Enti o associazioni iscritte come Socie Sostenitrici possono liberamente iscriversi come Soci Ordinari o come Soci Sostenitori.
Sono Soci Benemeriti le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo (anche su proposta dell’Assemblea dei Soci) per particolari meriti acquisiti a favore dell’Associazione. Il riconoscimento è perpetuo con diritto di elettorato attivo e passivo e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Sono Soci Onorari gli associati che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo (anche su proposta dell’Assemblea dei Soci) per eccezionali meriti acquisiti nella vita della Pro Loco. Il riconoscimento è perpetuo con diritto di elettorato attivo e passivo e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Il tesseramento annuale avviene di consueto versando la quota minima al Tesoriere o, in mancanza di questi, al Segretario della Pro Loco o un altro delegato entro il 31 maggio o, in alternativa, almeno tre mesi (novanta giorni) precedenti la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci della Pro Loco da parte del Consiglio Direttivo.

     I nuovi Soci che versano la quota sociale per la prima volta oltre i termini sopraindicati, nel caso in cui nell’anno in corso siano previste elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, maturano il diritto a votare ed essere eletti l'anno successivo.
Pertanto, per partecipare all’Assemblea, esprimere le proprie opinioni ed esercitare il proprio diritto di voto è d’obbligo essere in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso, nei modi e nei limiti specificati nei due commi precedenti.
Ad ogni socio viene rilasciata la regolare tessera U.N.P.L.I. emessa dal Comitato Regionale e firmata dal Presidente della Pro Loco.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
La carica di Presidente della Pro Loco è incompatibile con nomine o incarichi politici elettivi e non elettivi presso le Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Comunità o Unioni Montane, Aziende o Società a partecipazione pubblica e con nomine o incarichi politici elettivi e non elettivi presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, l’Unione Europea o gli organismi sovranazionali. La detta incompatibilità rileva al momento dell’elezione delle cariche sociali e il soggetto incompatibile, se eletto, avrà l’obbligo di optare per la carica di Presidente oppure di rinunziarvi. In caso di incompatibilità sopravvenuta e di opzione per le altre cariche, il Presidente decade dalle sue funzioni e fino al rinnovo degli organi della Pro Loco la presidenza viene assunta dal Vice Presidente.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Con riferimento al Presidente facente funzione, la detta incompatibilità opera nel momento in cui si renda necessaria la sua elezione.
Nel caso dei Soci Sostenitori diversi dalle persone fisiche (Associazioni ed Enti del Terzo Settore di qualsiasi natura), qualora il proprio Presidente (o il membro da essi delegato) versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai due commi precedenti, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore rimarranno Soci e provvederanno a indicare il membro che li rappresenterà in sostituzione di colui che risulti incompatibile.
L’appartenenza a gruppi politici, sindacali, economici, religiosi e loro organi interni non costituisce causa di incompatibilità con le cariche sociali della Pro Loco.
In ogni caso, sono ineleggibili e non possono far parte degli organi associativi e, se nominati ovvero se membri dell’Assemblea dei Soci, decadono dal proprio ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, nonché per reati che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità, anche temporanea, di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero l’incapacità, anche temporanea, ad esercitare uffici direttivi.

ART. 8 - (Diritti e doveri dei Soci)
I Soci Ordinari e Sostenitori hanno il diritto di:
eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
essere eletti nelle cariche direttive della Pro Loco;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione ed estrarre copia del bilancio di esercizio, del rendiconto economico – finanziario e di ogni altra documentazione contabile, esaminare i libri sociali, consultare i verbali ed estrarre copia di entrambi. I diritti di cui al presente punto vengono esercitati a semplice richiesta scritta, anche con modalità informatiche e senza particolari formalità;
votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi (novanta giorni) nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti della Pro Loco;
ricevere la tessera della Pro Loco;
ricevere, ove previste, le pubblicazioni dell’Associazione;
frequentare i locali dell’Associazione;
ottenere eventuali facilitazioni collegate alla qualifica di Socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività o delle manifestazioni promosse o organizzate dall'Associazione
e il dovere di:
versare la quota associativa annuale secondo l’importo annualmente stabilito;
rispettare il presente Statuto ed eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 9 - (Qualità di volontario e incompatibilità)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in modo non occasionale in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
Tutti i volontari, sia quelli già aderenti alle associazioni iscritte come Socie Sostenitrici, nonché quelli non appartenenti ad esse ma che intendono iscriversi alla Pro Loco, saranno dotati di tessera-socio emanata dall’U.N.P.L.I. Nazionale pur mantenendo quella dell’eventuale propria Associazione.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma legalmente riconosciuta di rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, secondo quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e dall’art. 29 dello Statuto.
Valgono le disposizioni e i limiti di cui agli artt. 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, in tema di volontariato e risorse umane.

ART. 10 - (Perdita della qualità di socio)
La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni o recesso, che il Socio dà per iscritto senza formalità mediante comunicazione (inviata anche telematicamente) indirizzata al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 30 settembre e da valere per l’anno successivo;
b) morosità colpevole, fatto salvo il diritto di regolarizzazione;
c) radiazione per mancata osservanza dello Statuto e/o degli eventuali regolamenti e dei doveri da essi stabiliti;
d) esclusione, in caso di indegnità, qualora venga a mancare il requisito di buona condotta morale e civile ovvero intervengano gravi motivi ovvero il Socio abbia posto in essere attività pregiudizievoli o incompatibili con le finalità della Pro Loco ovvero in casi di ineleggibilità;
e) morte.
Il Collegio dei Probiviri o, in caso di sua mancata costituzione, l’Assemblea dei Soci (o altro organo eletto dalla medesima), nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), delibera a maggioranza dei presenti, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, osservando il procedimento di cui agli artt. 14 e 21 dello Statuto, in quanto compatibili.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Codice Civile, è ammesso, entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione nei casi di cui alle lettere b), c) e d), il ricorso al giudice ordinario, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione Forense. Per entrambi, il Foro competente è quello di Urbino.
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice Civile, gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

ART. 11 - (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci (eventuale);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale);
- il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari (eventuali).
Tutte le cariche sono gratuite, come pure tutti gli altri eventuali incarichi e funzioni attribuite, salvo rimborso spese deliberato dal Consiglio Direttivo secondo le norme previste dalla fiscalità vigente e dall’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 in tema di volontariato e le specifiche disposizioni contenute nel presente Statuto.

ART. 12 - (L’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci.
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.
Essa ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e svolge le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria se convocata per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, per lo scioglimento, nonché per la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile e correlata normativa richiamata e per la devoluzione del patrimonio.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria è convocata di diritto almeno due volte all’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei Soci.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 31 ottobre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Codice Civile, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
Inoltre, l’Assemblea ordinaria deve essere convocata per le elezioni delle cariche sociali almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

ART. 13 - (Compiti dell’Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati, se l’Atto Costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

  • delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile e correlata normativa richiamata e la devoluzione del patrimonio;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Funzionamento e validità delle Assemblee dei Soci e delle deliberazioni)
All'Assemblea prendono parte tutti i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con la quota associativa dell'anno in cui essa si svolge, nonché i Soci Benemeriti, i Soci Onorari e i minorenni, debitamente rappresentati ai sensi dell’art. 7 comma 10.
Ciascun Socio esprime un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati nel presente articolo.
I minorenni hanno diritto di partecipare e di intervenire alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, ma esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo tramite il loro genitore o chi esercita la potestà genitoriale nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
E’ valida a tutti gli effetti dello Statuto la presenza del Socio tramite sistemi di videoconferenza o altri sistemi informatici similari, purché ne venga dato atto a verbale, come pure è valido il voto espresso con tali modalità.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o con documento informatico (in proprio o anche a mezzo delega o subdelega), purché sia possibile verificare e verbalizzare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In questo caso, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire la genuinità del voto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio tramite busta chiusa da aprirsi al momento delle votazioni ovvero l’inserimento di una password di apertura del documento informatico che verrà inviata, all’ora prestabilita, dal mittente al momento del voto e comunicata a voce alta dal Presidente (o da chi ne fa le veci).
E’ ammessa la delega e la subdelega sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Essa viene rilasciata in forma scritta, sia cartacea che in modalità informatica e il Socio o l’Associazione deleganti vengono considerati come presenti e concorrono al computo del numero legale e alla formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati. Ciascun Socio avente diritto di voto può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe rilasciate in forma scritta da altri Soci che hanno diritto di voto. In caso il numero degli associati sia superiore a cinquecento, ciascun Socio può essere portatore sino ad un massimo di cinque deleghe.
Un Socio persona fisica può delegare a rappresentarlo un altro Socio, persona fisica o referente dell’Associazione Socia Sostenitrice. Il Presidente o il referente di un’associazione iscritta come Socio Sostenitore che ha diritto di voto, può delegare in forma scritta a rappresentare l’associazione un altro Socio della stessa associazione, oppure un altro Socio persona fisica, o il legale rappresentante di un’altra associazione iscritta come Socio Sostenitore. La subdelega è ammessa, purché siano chiaramente identificabili i Soci persone fisiche e le associazioni deleganti, ai fini del computo del numero legale e della formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge a maggioranza tra i Soci presenti il Presidente facente funzione e/o il Segretario facente funzione.
L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente della Pro Loco (o da chi ne fa le veci) previa deliberazione presa a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ovvero qualora ne ravvisi la necessità ovvero ancora a seguito di richiesta motivata sottoscritta (anche con modalità informatiche e senza particolari formalità) da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente della Pro Loco (o da chi ne fa le veci) quando ne ravvisi la necessità ovvero dietro richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero a seguito di richiesta sottoscritta (anche con modalità informatiche e senza particolari formalità) da almeno la metà dei soci.
Sia in caso di Assemblea ordinaria che in quello di Assemblea straordinaria, il Presidente (o chi ne fa le veci), d'intesa con il Consiglio Direttivo, stabilisce la data di prima e di seconda convocazione, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso scritto portato a conoscenza dei Soci da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nel conteggio dei predetti 15 giorni viene escluso quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire, anche alternativamente, mediante consegna a mano o a mezzo posta, fax, e-mail, posta elettronica certificata, social media o altra idonea modalità che consenta la maggiore diffusione dell’informazione, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione (in proprio o in delega o in subdelega) di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione,
l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti (in proprio o in delega o in subdelega) e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone ovvero qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione (in proprio o in delega o in subdelega) di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio vengono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (in proprio o in delega o in subdelega). Sono fatte salve eventuali maggioranze inderogabili previste dalla normativa vigente con riferimento alle assemblee straordinarie.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.

ART. 15 - (Verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea dei Soci)
Delle riunioni, discussioni e deliberazioni dell’Assemblea, nonché degli esiti elettorali è redatto apposito verbale, anche in forma riassuntiva, dal Segretario oppure da un componente dell’Assemblea dei Soci appositamente nominato come Segretario facente funzione, che viene sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal medesimo verbalizzante, conservato presso la sede dell’associazione e consultabile in libera visione, senza formalità, da tutti i Soci sia presso la sede sociale che mediante l’utilizzazione di sistemi informatici. Al verbale possono essere allegati documenti.
Il verbale con gli eventuali allegati documenti viene, per conoscenza, inviato in copia digitale ai Soci che abbiano indicato un recapito informatico e consegnato in copia cartacea a chiunque dei Soci ne faccia richiesta.

ART. 16 - (Il Consiglio Direttivo, funzionamento e verbalizzazione delle riunioni)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione ed è composto da un numero dispari di membri eletti dall’Assemblea dei Soci tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti non inferiore a cinque unità e, di norma, non superiore a quindici unità.
Ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 5 del D.Lgs. 117/2017, uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati e/o a diversi Enti del Terzo Settore e formazioni sociali, purché la nomina della maggioranza dei Consiglieri sia riservata all’Assemblea e agli associati della Pro Loco. In particolare, ogni Associazione aderente come Socio Sostenitore ha diritto di eleggere tra i suoi associati il proprio rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo, anche in sovrannumero rispetto al limite massimo delle quindici unità, purché, anche in tal caso, la nomina della maggioranza dei Consiglieri sia riservata all’Assemblea e agli associati della Pro Loco.
Il numero viene determinato dall’Assemblea ordinaria dei Soci prima delle votazioni, su proposta scritta (anche con modalità informatiche e senza particolari formalità) del Consiglio Direttivo uscente o della stessa Assemblea dei Soci.
Tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi (novanta giorni) vengono convocati all’Assemblea dei Soci e possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed essere eletti.
Ciascun Socio esprime un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati nell’art. 14 dello Statuto. L’Assemblea dei Soci procede ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Sono eletti Consiglieri coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione. In caso di parità con un candidato minorenne rappresentato dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale, viene eletto il rappresentante e, in caso di raggiungimento della maggiore età, gli subentrerà il minore divenuto maggiorenne nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti solo per un altro mandato.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i componenti, a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti:
- il Segretario;
- il Tesoriere (eventuale);
- il Responsabile della promozione e del tesseramento (eventuale);
- l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni (eventuale);
- l’Ufficio Legale (eventuale).
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente (o chi ne fa le veci) ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei propri componenti.
Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi in forma pubblica o segreta secondo quanto dispone il medesimo con voto a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza tra i Soci presenti il Presidente facente funzione e/o il Segretario facente funzione.
Il Presidente (o chi ne fa le veci), d'intesa con il Consiglio Direttivo, stabilisce la data di prima e di seconda convocazione, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso scritto portato a conoscenza dei Consiglieri da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel conteggio dei predetti 15 giorni viene escluso quello fissato per l’adunanza. Tale comunicazione può avvenire, anche alternativamente, mediante consegna a mano o a mezzo posta, fax, e-mail, posta elettronica certificata, social media o altra idonea modalità che consenta la maggiore diffusione dell’informazione, spedita o divulgata al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. In casi di particolare urgenza, opportunamente motivati, il Consiglio può essere convocato, anche per le vie brevi, purché con preavviso utile di almeno quarantotto ore e sia garantita la presenza effettiva (anche per delega o subdelega) della metà più uno dei suoi membri.
Ciascun Consigliere esprime un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, salvo eventuali deleghe di cui sia portatore, secondo i criteri indicati nell’art. 14 dello Statuto.
I minorenni hanno diritto di partecipare e di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo tramite il loro genitore o chi esercita la potestà genitoriale nelle forme, nei modi e nei limiti stabiliti (se ed in quanto ammessi) dalla legislazione vigente, dalla giurisprudenza in materia, dallo Statuto ed eventuale Regolamento e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
E’ valida a tutti gli effetti del presente Statuto la presenza del Consigliere tramite sistemi di videoconferenza o altri sistemi informatici similari, purché ne venga dato atto a verbale, come pure valido è il voto espresso con queste modalità.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o con documento informatico (in proprio o anche a mezzo delega o subdelega), purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In questo caso, dovranno essere adottate tutte le misure idonee a garantire la genuinità del voto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio tramite busta chiusa da aprirsi al momento delle votazioni ovvero l’inserimento di una password di apertura del documento informatico che verrà inviata, all’ora prestabilita, dal mittente al momento del voto e comunicata a voce alta dal Presidente (o da chi ne fa le veci).
E’ ammessa la delega e la subdelega nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Essa viene rilasciata in forma scritta, sia cartacea che in modalità informatica e il Consigliere viene considerato come presente e concorre al computo del numero legale e alla formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Ciascun Consigliere può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe rilasciate in forma scritta da altri Consiglieri che hanno diritto di voto. La subdelega è ammessa, purché siano chiaramente identificabili i Soci persone fisiche e le associazioni deleganti, ai fini del computo del numero legale e della formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Salvi i casi di decadenza, di impedimento definitivo, dimissioni o di ogni altra ipotesi di esclusione prevista dallo Statuto, un Consigliere persona fisica può delegare a rappresentarlo un altro Consigliere, persona fisica o referente dell’Associazione Socia Sostenitrice. Il Presidente o il referente di un’associazione iscritta come Socio Sostenitore che ha diritto di voto come Consigliere, può delegare in forma scritta a rappresentare l’associazione un altro Consigliere della stessa associazione, oppure un altro Consigliere persona fisica, o il Consigliere di un’altra associazione iscritta come Socio Sostenitore. La subdelega è ammessa, purché siano chiaramente identificabili i Consiglieri persone fisiche e le associazioni deleganti, ai fini del computo del numero legale e della formazione delle maggioranze nelle votazioni.
Il Consigliere può dimettersi in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta anche succintamente motivata al Presidente e al Consiglio Direttivo.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti alla seduta successiva alla terza con deliberazione del Consiglio Direttivo che dovrà contenere le specifiche e dettagliate motivazioni di tale provvedimento. Esso provvederà alla surroga dei medesimi come previsto nel successivo comma.
In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà nei modi seguenti:

  1. se la vacanza riguardi, anche temporaneamente, i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori della Pro Loco eletti in Consiglio Direttivo, dovrà essere indetta una nuova Assemblea dei Soci per l'integrazione del medesimo Consiglio, qualora ne sia compromessa la funzionalità. Se la vacanza riguardi il rappresentante dell’Associazione Socia Sostenitrice, la stessa provvederà nel più breve tempo possibile alla surroga;

  2. nel caso che la vacanza dei membri del Consiglio Direttivo, realizzatasi per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo sia contemporaneamente che progressivamente rispetto alla data della nomina, riguardi la metà più uno di essi, l’Assemblea dei Soci dichiarerà decaduto il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo con deliberazione presa a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti e provvederà a indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
    Nei casi di cui alle lettere a) (quando si renda necessario) e b) (in ogni caso) il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci entro un mese dal verificarsi dell’evento.

     Per la validità delle deliberazioni occorre, in prima convocazione, la presenza effettiva (in proprio o in delega o in subdelega) della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti (in proprio o in delega o in subdelega) e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le lecite facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto espressamente e tassativamente riservate all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Direttivo esegue le deliberazioni dell’Assemblea, formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative anche a mezzo di propri rappresentanti, delibera l’ammissione o l’esclusione dei soci e svolge i compiti che il presente Statuto assegna espressamente alla propria cura.
Fatte salve le competenze attribuite al Collegio dei Sindaci e al Collegio dei Revisori dei Conti, spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale e di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati, la formazione e l’approvazione del bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione, la predisposizione e l’approvazione del bilancio di esercizio (con la relativa documentazione allegata, compreso il rendiconto economico finanziario annuale o documento comunque denominato) e del rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, nonché dell’eventuale bilancio sociale e dell’informativa (in caso di raggiungimento dei presupposti normativi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge) e, infine, la predisposizione di tutti i documenti contabili utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio.
Esso redige e presenta i predetti documenti (anche con modalità informatiche) all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo decide, inoltre, sui rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie, stabilisce la quota sociale annuale da versare, predispone i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari, da approvarsi da parte dell’Assemblea dei Soci, custodisce il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria dei Soci, il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni e il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, autorizza il patrocinio dell’Associazione, l’uso esterno e la concessione del logo dell’Associazione ad Enti pubblici e privati, persone fisiche ed altre associazioni.
Ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale, salvo limitazioni che dovranno essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini della opponibilità ai terzi, quando sarà reso operativo.
Delle riunioni, discussioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché delle sostituzioni dei Consiglieri vacanti è redatto apposito verbale, anche in forma riassuntiva, dal Segretario oppure da un componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato come Segretario facente funzione, che viene sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal medesimo verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, conservato presso la sede dell’Associazione e consultabile in libera visione, senza formalità, da tutti i Soci sia presso la sede sociale che mediante l’utilizzazione di sistemi informatici. Al verbale possono essere allegati documenti.
Il verbale con gli eventuali allegati documenti viene, per conoscenza, inviato in copia digitale ai Soci che abbiano indicato un recapito informatico e consegnato in copia cartacea a chiunque dei Soci ne faccia richiesta.

ART. 17 - (Il Presidente e il Vice Presidente)
Il Presidente e il Vice Presidente della Pro Loco vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, secondo le disposizioni regolate dall’art. 14 dello Statuto.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella conduzione generale dell’Associazione e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati solo per un altro mandato.
La carica è gratuita e cessa per scadenza del mandato, per impedimento definitivo, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca per gravi motivi, per il caso sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, per dimissioni della metà più 11
uno dei membri del Consiglio Direttivo, sia contemporanee che progressive rispetto alla data della nomina ovvero per ogni altra causa di esclusione prevista dallo Statuto. In tali casi, l’Assemblea dei Soci dichiarerà decaduto il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo con deliberazione presa a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti e provvederà a indire nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.
Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente e degli altri organi sociali. Negli altri casi il Presidente convoca l’Assemblea entro un mese dal verificarsi dell’evento.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti, la rappresenta nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che di quelle straordinarie, promuove, coordina e dirige l’attività dell’Associazione e ha la responsabilità dell’amministrazione, anche contabile, dell’Associazione. Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione da parte del Consiglio medesimo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. E’ facoltà del Presidente, udito il Consiglio Direttivo, di nominare apposite Commissioni per provvedere all’organizzazione delle manifestazioni e delle attività previste dal presente Statuto. Tali Commissioni saranno composte da Soci o persone che abbiano spiccate capacità per gli eventi che si intendono promuovere o per settori e tematiche specifiche inerenti le finalità dell’Associazione e di esse farà parte un Consigliere.
Il Presidente è assistito dal Segretario sia al Consiglio Direttivo che all’Assemblea dei Soci.
Al Presidente, al Vice Presidente e al Presidente facente funzione si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.

ART. 18 - (Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della promozione e del tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni e l’Ufficio Legale)
Il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della promozione e del tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni e il rappresentante dell’Ufficio Legale sono scelti fra i membri del Consiglio Direttivo oppure tra i Soci, anche Benemeriti e Onorari e sono nominati, anche su proposta dell’Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assolte da un unico Socio o Consigliere, anche Benemerito e Onorario. Le suddette funzioni possono, altresì, essere cumulate con quelle di Responsabile della promozione e del tesseramento e di Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni, che potranno essere assegnate a qualsiasi Socio o Consigliere, anche Benemerito e Onorario.
Il Segretario assiste il Presidente sia al Consiglio Direttivo che all’Assemblea dei Soci, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento dell’Associazione. In particolare, compila i bilanci preventivi e consuntivi (fatte salve le competenze del Tesoriere e degli organi di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto), custodisce il patrimonio sociale e i libri sociali tenuti dal Consiglio Direttivo, provvede al pagamento per gli atti amministrativi, funge da tesoriere (in caso non venga nominato a parte).
Per il Segretario e il Tesoriere può essere stabilita retribuzione, qualora le disponibilità finanziarie dell’Associazione lo consentano, purché nei modi previsti dalle leggi vigenti e nei limiti di cui agli artt. 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, in tema di lavoro negli Enti del Terzo settore, volontariato e risorse umane, nonché dell’art. 8 in tema di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili. L’azione del Segretario potrà essere sostenuta da uno o più collaboratori, anche esterni all’Associazione, di nomina del Consiglio Direttivo, qualora i mezzi finanziari lo consentano. I collaboratori del Segretario, se esterni all’Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
Il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile della promozione e del tesseramento sono responsabili per gli atti di loro competenza. Il Segretario e il Tesoriere sono responsabili, in base alle loro specifiche attribuzioni, della tenuta dei registri e di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economico-finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il Tesoriere, se nominato separatamente rispetto al Segretario, svolge le mansioni in materia finanziaria, fiscale e contabile e segue i movimenti contabili della Pro-Loco e le relative registrazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze degli organi di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto.
Il Responsabile della promozione e del tesseramento collabora con il Segretario, provvede alla riscossione delle quote associative, cura il tesseramento dei Soci e l’organizzazione della vita interna dell’Associazione.
L’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni cura i rapporti con gli Enti pubblici, privati e religiosi, le Associazioni e gli altri Enti del Terzo Settore, le formazioni culturali, sociali, economiche, sindacali e religiose, nonché le forze politiche democratiche e cura la comunicazione delle attività e degli eventi della Pro Loco, sia a mezzo di comunicati stampa che mediante informazioni al pubblico tramite l’utilizzazione di sistemi tradizionali e/o di sistemi informatici.
Il soggetto che riveste il ruolo di Ufficio Legale viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e deve possedere la qualifica di Avvocato iscritto all’Albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine. Qualora nessuno dei componenti del Consiglio Direttivo rivesta la detta qualifica, il responsabile dell’Ufficio Legale può essere individuato tra i Soci ovvero può essere nominato un soggetto esterno. In questi ultimi due casi, il responsabile avrà diritto di partecipare e intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, ma senza diritto di voto. L’Ufficio Legale, nell’adempimento delle funzioni sue proprie, agisce in totale autonomia e il responsabile può avvalersi anche di collaboratori esterni di sua fiducia. L’assegnazione degli incarichi legali e l’attribuzione del compenso sono regolati dalla normativa e dalla tariffazione previste per gli Avvocati.
In caso di decadenza, di impedimento definitivo, dimissioni o di ogni altra ipotesi di esclusione prevista dallo Statuto, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della promozione e del tesseramento, l’Addetto stampa, propaganda e pubbliche relazioni e il rappresentante dell’Ufficio Legale verranno dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo che potrà provvedere alla loro nuova elezione fra i componenti del medesimo o fra i Soci, anche Benemeriti e Onorari, oppure indire nuove elezioni, secondo i criteri indicati nell’art. 16 comma 24 lettere a) e b) dello Statuto.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.

ART. 19 - (L’organo di controllo: il Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci viene costituito alla verificazione dei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente del Collegio dei Sindaci a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

  • tiene in custodia il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

     Il componente del Collegio dei Sindaci può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I membri del Collegio dei Sindaci sono obbligatoriamente invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, soprattutto quando vengano esaminate questioni amministrative e contabili e hanno facoltà di proporre mozioni da inserire a verbale. In ogni caso, hanno diritto di intervenire, ma non hanno diritto di voto.
Qualora non sia possibile provvedere alle sostituzioni, il Presidente della Pro Loco indirà nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio.
Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.
Si applicano, sempre in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

ART. 20 - (L’organo di revisione: il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene costituito alla verificazione dei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a scutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea dei Soci. In particolare, effettua la revisione almeno semestrale della contabilità, esercitando sulla stessa una sorveglianza attiva, controllando le spese, i versamenti e i movimenti presso gli Istituti di Credito, proponendo al Segretario i provvedimenti per migliorare la tenuta amministrativa e segnalando eventuali carenze, redige una relazione annuale del proprio operato da allegare al bilancio consuntivo e tiene in custodia il proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Il componente del Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I revisori sono obbligatoriamente invitati alle sedute del Consiglio Direttivo e possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, soprattutto quando vengano esaminate questioni amministrative e contabili e hanno facoltà di proporre mozioni da inserire a verbale. In ogni caso, hanno diritto di intervenire, ma non hanno diritto di voto.
Qualora non sia possibile provvedere alle sostituzioni, il Presidente della Pro Loco indirà nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio.
Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.
Si applicano, sempre in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

ART. 21 - (Il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti. L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente del Collegio dei Probiviri a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti.
Il loro mandato mantiene la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.
Il Collegio dei Probiviri, se costituito, emette provvedimenti disciplinari e adotta le relative sanzioni nei confronti degli iscritti ai sensi del presente articolo e dell’art. 22 dello Statuto e decide nei modi e nelle ipotesi di cui all’art. 10 comma 2 dello Statuto.
La procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri è promossa su reclamo scritto motivato e documentato di qualsiasi Socio, depositato senza formalità, a sua scelta, sia con modalità cartacea che informatica e indirizzato al Collegio. L’interessato deve essere convocato per essere sentito e in caso di rifiuto o di assenza ingiustificata, il Collegio delibera in sua assenza.
La pronuncia deve essere emessa entro e non oltre sessanta giorni dalla data del deferimento della questione al Collegio.
Ogni sanzione è decisa dai componenti del Collegio a maggioranza dei presenti, in prima o in seconda convocazione.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo sospendere da ogni attività dell’Associazione l’iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento davanti al Collegio dei Probiviri.
Avverso il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all’interessato, a pena di decadenza. Essa delibererà a maggioranza dei presenti entro e non oltre sessanta giorni dalla data del deferimento della questione all’Assemblea stessa.
Avverso il giudizio espresso dall’Assemblea dei Soci è ammesso ulteriore ricorso al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I. entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all’interessato, a pena di decadenza. Detto Collegio deciderà ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.
In caso non fosse costituito il Collegio dei Probiviri, la sua competenza è attribuita, in primo e in secondo grado, all’Assemblea dei Soci o ad altro organo eletto dalla medesima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo. All’esito del procedimento, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I.
In ogni caso, sono fatte salve, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 117/2017, le eventuali funzioni specifiche attribuite all’Assemblea dei Soci e di quelle attribuite al Collegio dei Sindaci e al Collegio dei Revisori dei Conti, se costituiti, nonché le disposizioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 117/2017 in tema di conflitto di interessi, responsabilità e denunzia al Tribunale e ai componenti dell’organo di controllo.
Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie straordinarie e particolari che non è in grado di decidere autonomamente al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

ART. 22 - (Sanzioni disciplinari e responsabilità degli amministratori)
L’iscritto che viene meno ai suoi doveri di membro dell’Associazione è sottoposto, a seconda della gravità del caso, alle seguenti sanzioni disciplinari, che dovranno essere motivate:
   a) il richiamo;
   b) la censura;
   c) la destituzione dalla carica di cui fosse investito;
   d) l’espulsione dall’Associazione.
L’espulsione produce lo stesso effetto della radiazione e dell’esclusione, ai fini della ricorribilità all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 24 comma 3 del Codice Civile e dell’art. 10 comma 3 dello Statuto.
Nei confronti degli amministratori, si applicano gli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 117/2017 (e relativa normativa richiamata) in tema di conflitto di interessi, responsabilità e denunzia al Tribunale e ai componenti dell’organo di controllo e normativa richiamata, in quanto compatibile (artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2407, 2408 comma 2, 2409 e 2475-ter del Codice Civile e art. 15 del D.Lgs. 39/2010), nonché gli artt. 18, 21 comma 1 e 22 del Codice Civile.

ART. 23 - (Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari)
Il Presidente e i Consiglieri Onorari possono essere nominati dall’Assemblea dei Soci a votazione segreta e a maggioranza dei presenti per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.
Essi godono dei diritti di partecipazione ed intervento e del diritto di elettorato attivo e passivo.
Al Presidente e Consiglieri Onorari possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti, nonché incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici e privati e altre associazioni, fermo restando che gli eventuali atti ad efficacia esterna vengono adottati dagli organi competenti.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.

ART. 24 - (Il Commissario Straordinario)
Il Comitato Regionale U.N.P.L.I può decidere il commissariamento della Pro Loco, con correlativa nomina del Commissario Straordinario:
a) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale U.N.P.L.I.
Entro tre mesi dalla dichiarazione di commissariamento, viene convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Presidente, del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali.
Il Commissario Straordinario svolge funzioni di ordinaria amministrazione e non possono essere disposti nuovi impegni di spesa, ma solamente quelli già programmati e finanziariamente coperti.
Si applicano, in quanto compatibili, l'art. 2382 del Codice Civile e l’art. 7 commi da 22 a 26 dello Statuto in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile, richiamato dall’art. 27 del D.Lgs. 117/2017 e l’art. 21 comma 1 del Codice Civile.

ART. 25 - (Risorse economiche, patrimonio dell’Associazione, libri sociali e documenti contabili)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote associative annuali;

  • contributi pubblici e privati;

  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

  • erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

  • eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari;

  • proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali (anche occasionali) finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
    proventi delle cessioni (anche occasionali) di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • rendite patrimoniali;
    attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

  • rimborsi da convenzioni;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

     Il patrimonio della Pro Loco è costituito da beni mobili ed immobili, ricavi, rendite, proventi, valori ed entrate comunque denominate che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione e siano utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsti), tenuto a cura degli stessi organi;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi (se previsti), tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

     La contabilità si esplica attraverso il libro cassa, delibere, bilanci e/o rendiconti (e relativa documentazione ad essi allegata), mandati e reversali o documenti comunque denominati e, in ogni caso, in conformità a quanto stabilito dagli artt. da 13 a 15 del D.Lgs. 117/2017 e dagli artt. da 79 a 89 del medesimo decreto in tema fiscale, in quanto compatibili con la natura di Associazione di Promozione Sociale, nonché dalle relative norme di attuazione.

ART. 26 - (Obbligo di utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.117/2017, tutte le entrate e le spese sono utilizzate per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco. In particolare, l’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 27 - (Bilancio di esercizio)
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e degli artt. da 79 a 89 del medesimo decreto in tema fiscale, in quanto compatibili con la natura di Associazione di Promozione Sociale, nonché ai sensi delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo (fatte salve le competenze degli organi di cui agli artt. 30 e 31 dello Statuto) e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio (ossia entro il 30 aprile di ogni anno) e, quando sia previsto e, in generale, al ricorrere delle condizioni di legge, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità alle disposizioni vigenti.
Il bilancio con la documentazione allegata (compreso il rendiconto economico finanziario annuale o documento comunque denominato) devono essere depositati in forma cartacea e/o digitale presso la sede dell’associazione, entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea. I Soci hanno diritto di consultare qualsiasi documentazione contabile ed estrarne copia, previa presentazione di istanza scritta, anche in modalità informatica e senza particolari formalità.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio.
E’ fatta salva la disposizione di cui all’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017, con riferimento alle attività secondarie e strumentali. In particolare, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e art. 6 comma 3 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
La Pro Loco, aderendo all’U.N.P.L.I., si obbliga ad inviare, entro il 30 giugno di ogni anno, copia della relazione del Presidente, del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo ai Comitati Provinciale e Regionale U.N.P.L.I., fatte salve le comunicazioni obbligatorie per legge o per regolamenti o Statuti, presso Enti pubblici e privati, da farsi nei tempi e nei modi previsti.

ART. 28 - (Bilancio sociale e informativa sociale)
L’Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Associazione, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
L’Associazione, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa di cui all’art. 41 del D.Lgs. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Le predette disposizioni trovano applicazione al verificarsi dei presupposti indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni dell’art. 27 dello Statuto e i relativi richiami normativi.

ART. 29 - (Personale retribuito)
La Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura legalmente riconosciuta, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017, in tema di lavoro negli Enti del Terzo settore, volontariato e risorse umane, nonché dall’art. 8 in tema di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.
I rapporti tra la Pro Loco e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dall’eventuale apposito Regolamento adottato dall’Associazione.
Si richiama l’art. 9 dello Statuto, con riferimento all’incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero ogni altra forma legalmente riconosciuta di rapporto di lavoro retribuito, secondo quanto stabilito dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 117/2017, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività della Pro Loco non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 30 - (Assicurazione dei volontari e di altre cariche)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Al fine di essere tutelati con maggiore copertura assicurativa, oltre ai membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco, anche i dirigenti delle associazioni iscritte alla Pro Loco quali Socie Sostenitrici saranno dotati di tessera socio con bollino polizza infortuni od altra forma assicurativa della medesima copertura.

ART. 31 - (Scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione e scissione)
L’Associazione si estingue ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile e si procede allo scioglimento quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, quando tutti gli associati siano venuti a mancare e in tutti gli altri casi che possano arrecare turbamento e nocumento alla vita associativa.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione viene deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 14 dello Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
La trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione, ai sensi dell’art. 42-bis del Codice Civile e correlata normativa richiamata, viene deliberata dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 14 dello Statuto.

ART. 32 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, quelle del D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni, anche regolamentari, di attuazione, le leggi e i regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, la normativa degli Enti Locali vigente in materia e i princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
I richiami normativi presenti nello Statuto si intendono effettuati fatte salve le eventuali successive modificazioni che possano intervenire sulle disposizioni richiamate.
Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.
In caso di modifiche normative che non importino necessariamente le modifiche dello Statuto o dell’Atto Costitutivo, ma che si pongano in contrasto insanabile con essi, le prime prevarranno su questi ultimi. 17
Per ogni altra controversia non risolvibile ai sensi degli artt. 10 e 21 dello Statuto, è competente l’autorità giurisdizionale individuata secondo le leggi civili, penali e amministrative.
Nelle cause civili il Foro competente è quello di Urbino, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso l’Organismo di Mediazione Forense di Urbino.

 

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IL RESTO DEL CARLINO _ PESARO

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/pro-urbino-si-rifonda-e-diventa-pro-loco-1.5525896#:~:text=Il%20presidente%20eletto%20%C3%A8%20il%20fisioterapista%20Nicola%20Betti&text=La%20Pro%20Urbino%20ha%20un%20nuovo%20presidente%20e%20un%20nuovo%20nome.&text=un%20nuovo%20nome.-,A%20guidare%20l'associazione%2C%20che%20si%20chiamer%C3%A0%20Pro%20Loco,Urbino%2C%20%C3%A8%20ora%20Nicola%20Betti.

“Pro Urbino“ si rifonda e diventa “Pro Loco“

L’associazione entra nel circuito nazionale e per questo cambia il nome. Il presidente eletto è il fisioterapista Nicola Betti

Pubblicato il 19 settembre 2020

 

La Pro Urbino ha un nuovo presidente e un nuovo nome. A guidare l’associazione, che si chiamerà Pro Loco Urbino, è ora Nicola Betti. Fisioterapista, 43 anni, Betti è stato eletto a inizio mese dopo aver passato oltre un anno e mezzo in affiancamento all’ex presidente, Carmen Dionigi, per comprendere a fondo meccanismi e funzioni dell’associazione.

"Tutto è partito quando ero alla guida dalla ludoteca ClubIDDU e abbiamo aperto una collaborazione con la Pro Urbino. Poi, Carmen stessa mi ha spinto a diventarne il nuovo presidente – spiega –. Abbiamo dovuto cambiare nome perché il regolamento nazionale prevede che contenga solo le parole “pro“ e “loco“, seguite dalla città".

Nonostante abbia assunto questa carica da poco tempo, Betti ha già diversi progetti in cantiere per l’associazione, che è apartitica e composta da soli volontari: "Il primo è un ciclo di mercatini di antiquariato e artigianato da organizzare in ogni prima domenica del mese, assieme a un’agenzia locale che abbiamo contattato. Vorremmo partire a novembre, facendo una prova in vista di quelli natalizi. Proprio per Natale, speriamo di riuscire a organizzare anche quest’anno le Vie dei presepi, che arriverebbero alla 20ª edizione. Molto importante sarebbe il mercatino di giugno dell’anno prossimo, che coinciderebbe con il Compleanno del Duca e in cui abbiamo intenzione di dar vita a una sorta di secondo weekend rinascimentale assieme ad associazioni esterne, come gli arcieri della Compagnia feltria, che diventerebbe una prova in vista del “Sicentenario“ della nascita di Federico di Montefeltro, in arrivo nel 2022".

Al momento, la Pro loco conta circa 80 soci, che possono "partecipare agli incontri su temi riguardanti la città, organizzati ogni martedì sera, e che saranno informati costantemente di tutte le iniziative che cureremo. Ora stiamo lavorando per ampliare i vantaggi espliciti a cui avranno diritto gli iscritti. L’associazione ha poi aderito a un progetto regionale promosso dall’Unione nazionale pro loco italiane (Unpli) e finanziato con fondi europei che dà la possibilità di prestare servizio civile presso le Pro Loco, quindi anche presso di noi".

Non solo le singole persone si potranno iscrivere, ma anche altre associazioni della città "ottenendo un posto nel consiglio direttivo e accedendo a vari benefici, come ha già fatto la ludoteca ClubIDDU. A lei si aggiungerà anche la Compagnia dialettale. Questa cosa è utile soprattutto per presentare un’unica richiesta di fondi al Comune, quando vorremo fare iniziative condivise, offrendo un progetto più ampio e interessante". L’iscrizione alla Pro Loco costa 10 euro, cinque per gli studenti, e si potrà fare in sede, alla Biblioteca degli Ubaldini, o contestualmente al tesseramento per una delle associazioni che ne fanno parte, come il ClubIDDU. Per quanto riguarda il futuro, per il momento Betti ha quattro obiettivi: "Innanzitutto ridare vita al falò di San Bartolo del 14 agosto, tradizione un po’ dimenticata. Poi c’è quello di diventare qualcosa di più importante nel “Natale che non ti aspetti“, progetto nazionale delle Pro loco. Infine, vogliamo arrivare ad avere una sede sempre aperta, attraverso il servizio civile, e a diventare uno strumento veramente utile per il Comune".

Nicola Petricca

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