RELAZIONE TECNICA

Dott. Ing. Antonio Santese

 

 

 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

           (pagg.12 - 43 dell'originale)

 

 4.1. La normativa per la tutela dei beni storici ed artistici.

 

La prima normativa per la conservazione dei beni artistici e storici è costituita dalla L. 20/06/1909 n° 364, che ha dettato disposizioni per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti, e dal suo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 30/01/1913 n° 363.

La L. 364/1909 è stata sostituita dalla tuttora vigente L. 01/06/1939 n° 1089, che non ha abrogato espressamente la precedente normativa ed ha mantenuto in vigore il Regolamento 363/1913, in quanto allora gli eventi bellici hanno impedito l'emanazione del nuovo Regolamento, che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.

La L: 364/1909 ha precisato che le cose di interesse storico appartenenti allo Stato sono inalienabili e quelle di spettanza dei Comuni e delle Province lo sono solo previe particolari procedure; inoltre i rappresentanti di tali Enti dovevano predisporre l'elenco descrittivo delle cose di interesse storico. Tale normativa introdusse anche il diritto di prelazione da parte dello Stato nelle compravendite dei beni tutelati e prescrisse l'Autorizzazione Ministeriale per le opere di rimozione o restauro.

 La successiva L. 11/06/1922 n° 778 (abrogata) introdusse per le cose di interesse storico l'obbligo della trascrizione sui registri immobiliari delle notifiche e quello di chiedere il preventivo parere della Sovrintendenza per eseguire qualsiasi lavoro sui beni tutelati.

Dal 1° giugno 1939 viene emanata la L. n° 1089, tuttora vigente, e con la L. 29/01/1975  n° 5 viene istituito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali cui confluirono, tra l'altro, gli Archivi di Stato e le Biblioteche Nazionali.  Il nuovo Ministero assume il suo assetto organizzativo con il  [012]  DPR 02/12/1975 n° 805, che tra l'altro modifica la denominazione delle Soprintendenze, che diventano:

  1. Soprintendenza Archeologica (ex Soprintendenza alle Antichità);

  2. Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (ex Soprintendenza ai Monumenti);

  3. Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici (ex Soprintendenza alle Gallerie).

 

Si evidenzia che il Codice Penale prevede all'art.733 un'apposita tipologia di reato in merito alla tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione e che l'art.822 del Codice Civile specifica la condizione giuridica di Demanio Pubblico per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico dalle leggi in materia, sia appartenenti allo Stato, che alle Province o ai Comuni,

Passando all'esame dei contenuti della L 1089/1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico (e del Regolamento del 1913, che come si è detto è ancora in vigore per le parti non in contrasto con la stessa L. 1089), si evince che oggetto delle sue disposizioni sono, tra l'altro:

  • le cose immobili e mobili, che hanno interesse storico ed artistico (art. 1);

  • le cose immobili che siano state riconosciute di interesse particolarmente importante dal punto di vista storico, culturale ed artistico e che come tali siano state amministrativamente riconosciute (art. 2).

Si trascrivono di seguito gli articoli delia legge 1089/1939 e del R.D. 363/1913, ritenuti di interesse ai fini della presente Consulenza Tecnica:   [013] 

 

 

 L. 1089/1939, Tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico,.............

Omissis

Art. 2. Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura

 in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

La notifica, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri delle Conservatorie delle Ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3. Il Ministro per i Beni Culturali notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, te cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.  Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'ari precedente.

Omissis

Art. 4. I rappresentanti delle Province, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.  I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.  Le cose indicate all'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e rw?He dichiarazioni di cui al presente articolo.

Omissis

Art. ó. Sono soggette alla vigilanza del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali lecose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.   [014] 

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1,2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Omissis

Art. 9. I Soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezione per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.  Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Omissis

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ' E SICUREZZA DELLE COSE

 

 Art. 11. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle Province, ai Comuni, agli Enti ed Istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Omissis

Art. 12. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. precedente si applicano anche alle cose di proprietà privala notificate ai sensi degli artt.2, 3 e 5 della presente legge.

Omissis

Art. 14. Il Ministro, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delie cose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a Province, Comuni, Enti o Istituti legalmente riconosciuti ...   [015] 

Omissis

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 5. Le disposizioni di cui all'ari precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt.2, 3 e 5.

Art.16. Il Ministro, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ha facoltà di imporre, per le cose di cui all'arti4, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento .........

Omissis

Art.18. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo delle cose mobili o immobili contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. La disposizione si applica alle cose di proprietà privata nel solo caso nel cui sia intervenuta la notificazione di cui agli artt.3 e 5.

Omissis

Art. 21. Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.  L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione di regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.  Le prescrizioni dettate in base al presente art. devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei Registri delle Conservatorie delle Ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Omissis

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E GLI ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE  COSE

 

Sezione I   [016] 

 

DELLE COSE APPARTENENTI ALLO STATO O AD ALTRI ENTI MORALI

 

Art.23. Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono o ad altro ente o istituto pubblico.

Art.24. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento ...............

Omissis

Sezione II

 

DELLE COSE APPARTENENTI A PRIVATI

 

Art.30. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.  Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

Omissis

 

Capo VII

 

DISCIPLINA DELLE ESPROPRIAZIONI

 

Art.54. Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge possono essere espropriate dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ......

Omissis

Art.55. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.  [017]   

R.D. 363/1913.

Art. 53. La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'ari 5 della L 20 giugno 1909 n° 364 (ora vedasi articoli 2,3,5 6 20 legge 1089/1939), seguirà:

a)         mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

b)         mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale e notificato nel modo stabilito per le citazioni dal Codice di Procedura Civile.

 

Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, come dai Soprintendenti o da chi legalmente ne fa le veci.

Omissis

Art. 55. Le notificazioni eseguite nei modi di cui ai presente regolamento ed avanti la pubblicazione di esso avranno pieno vigore senza bisogno di alcun rinnovo.  Contro di esse è tuttavia ammesso il ricorso come all'articolo precedente.

Omissis

Art.74. Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla Sovrintendenza, competente per ragione di territorio.  Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere.

 L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla Soprintendenza. Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato sotto la sorveglianza della Soprintendenza, secondo i progetti modificati o seguiti da questa.

Art. 75. Alle disposizioni dei presente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge (vedasi ora legge 1089/1939), e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell'ari 414 del Codice Civile (ora art. 817).

Le dette cose non potranno essere rimosse senza ìi permesso del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.  [018] 

Art. 76. Quando il proprietario si rifiuti di provvedere alle necessarie opere conservative di cose contemplate nella presente sezione, potrà il Governo procedere d'ufficio salvo l'eventuale rimborso verso il proprietario.

Omissis.

 

 

 Dalla lettura degli articoli sopra riportati si evince che vige un regime di tutela differente a seconda del proprietario del bene:

1.          Bene immobile appartenente allo Stato:

  1. La dichiarazione di interesse di cui all'art.1 della 1089/39 avviene ope  legis e il bene stesso passa dal regime patrimoniale a quello demaniale diventando inalienabile; le disposizioni regolatrici sono quelle dell'ari 822 del Codice Civile.

  2. La dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cui all'art. 2 della 1089/39 avviene per declaratoria del Ministro per i Beni Culturali (vds. in proposito dichiarazione particolare interesse della Fortezza Albornoz) e il bene è soggetto alla condizione giuridica di Demanio Pubblico, di cui all'art.822 del C.C.  [019] 

 

2.          Bene immobile appartenente ai Comuni, alle Province, alle Regioni.

  1. Se il bene tutelato, di cui all'art. 1 della 1089/39, appartiene a questi Enti Territoriali esiste l'obbligo da parte dei rappresentanti dell'Ente di compilazione degli elenchi e di denunzie integrative degli elenchi stessi per i beni; la compilazione degli elenchi ha comunque solo funzione dichiarativa e non costitutiva del vincolo, che avviene anche in questo caso ope legis (art.4 ultimo comma).  Anche in questo caso la condizione giuridica relativa al bene è di Demanio Pubblico, secondo quanto stabilito dali'art.824 del C.C.

  2. Invece in ossequio alle disposizioni dell'ari 53 del R.D. 363/1913 la notifica dell'importante interesse per i beni di cui all'art. 2 della 1089/39 può avvenire in questo caso tramite raccomandata o mediante diffida su iniziativa del Ministero per i Beni Culturali come dei Sovrintendenti; tale questione è di particolare importanza nel nostro caso, in quanto il documento acquisito in copia presso la Soprintendenza di Ancona datato 12/06/1913 è stato notificato proprio con lettera raccomandata al Sindaco del Comune di Urbino da parte del Soprintendente allora competente per territorio e riguarda "la notificazione dell'importante interesse delle Mura di cinta della città";

 

3.          Bene immobile appartenente ai privati.

  1. Tra i beni tutelati di cui all'arti della 1089/39 e secondo il dettato dell'art.3 della stessa legge, solo quelli di "interesse particolarmente importante" saranno oggetto di un apposito decreto Ministeriale da notificarsi ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, in forma amministrativa secondo le disposizioni deH'art.53 del Regolamento del 1913 e da trascriversi nei registri immobiliari; tale provvedimento avrà efficacia successiva nei confronti di chiunque.  La proprietà del bene rimane di proprietà privata, salvo la possibilità di esproprio di cui all'art.54 della 1089/39.  [020] 

  2. Per i beni di cui all'art. 2 nulla cambia se la proprietà è privata e "l'interesse particolarmente importante" del bene va notificato secondo quanto esposto al punto precedente e cioè seguendo l'art. 53 del Regolamento del 1913. La proprietà del bene rimane di proprietà privata, salvo la possibilità di esproprio di cui all'art.54 della 1089/39.

 

 

In merito alle disposizioni per la conservazione dei beni tutelali di cui al Capo II si evidenzia l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli stessi, di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere al fine di ottenerne l'approvazione e si specifica che a tale obbligo i privati sono soggetti solo nel caso di avvenuta notifica dell'importante interesse storico o artistico della loro proprietà. Tale approvazione si rende necessaria affinché venga garantito il rispetto del disposto di cui all'art.74 del R.D. 363/1913 e cioè che i lavori progettati non risultino dannosi all'immobile, o comunque non ne alterino il carattere.

Parimenti di notevole importanza è la previsione dell'art. 11, comma 2 della 1089/39 che prevede che i beni tutelati non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità e quella dell'art. 21 che consente di estendere la tutela anche al contesto ambientale circostante al bene tutelato.

 

In merito alle disposizioni sulle alienazioni dei beni tutelati di cui al capo III si evidenziano i contenuti degli artt. 23 e 24 che ribadiscono l'inalienabilità dei beni, se appartenenti allo Stato e ad altri Enti Pubblici, e la possibilità di alienazione solo previa autorizzazione ministeriale di cose di antichità ed altre, sempre di proprietà degli stessi. Per i privati, invece, vige l'obbligo di denunzia al Ministro in merito a passaggi di proprietà o di detenzione, per i beni che sono stati oggetto di notifica di importante interesse.

Tuttavia la legge contempla la possibilità di esproprio sia del bene privato vincolato (art. 54), qualora l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del [021]  patrimonio nazionale, sia delle aree ed edifici circostanti il bene tutelato (art. 55), per assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso Si evidenzia infine il complesso sistema delle sanzioni di cui al capo VIII.

 

A completamento di quanto sopra riportato si evidenzia che tutte le funzioni inerenti al rispetto e alla vigilanza sui beni storici tutelati dalla L. 1089/39 competono interamente allo Stato tramite il Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali ed alle Soprintendenze competenti per territorio, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 616/77 e dalla più recente normativa contenuta nel D.L.vo 112/98, che si riporta di seguito.

 

 

D.P.R. 616/77

 

Art. 48. Beni culturali.

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleontologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.

 

In realtà tale legge non è stata mai emanata e l'argomento è stato ripreso nell'ambito del D. Lvo 112/98.

 

 

Decreto Legislativo del Governo n° 112 del 13/03/1998.

 

Capo V  Beni e Attività Culturali

 

Art. 148. Definizioni

Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per

  1. "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropoiogico, archeologico, archivistico e librario e gli [022]  altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà  così individuati in base alla legge;

  2. "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

  3. "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

  4. "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità1 di tutela e di valorizzazione;

  5. "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

  6. "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

  7. "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

 

Art. 149. Funzioni riservate allo Stato

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui.disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

  2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività1 di conservazione dei beni culturali.

  3.   Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

  • a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

  • b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità' e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

  • c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

  • d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

  • e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;  [023]

  • f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziali e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

  • g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole Interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti rivistici;

  • h)  le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal Secreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre riconducigli al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4       Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 5 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

  1. il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del sigillo del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

  2. le attività' dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

  3. prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

  4. le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

  5. la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire «integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

  6.  la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

 

5       Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai [024]  sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo olia regione, Provincia o Comune interessati la relativa facoltà.

 

6       Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

 

a)         La normativa per la tutela delle bellezze naturali.

 

In tempo coevo all'emanazione della legge 1089/39 sopra descritta, venne promulgata un'altra fondamentale normativa: la legge 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali.

Tale legge avente per oggetto anche porzioni di territorio estese, consente una tutela più ampia rispetto alla legge 1089, che invece si rivolge ai beni storici e non anche, direttamente, al contesto ambientale circostante.

La L. 1497/89 è stata seguita dal regolamento di attuazione emanato con  R.D. n° 1357 del 03/06/1940.

Si riportano di seguito gli articoli ritenuti significativi ai fini della presente consulenza.

 

 

L. 29 giugno 1939 n° 1497. Protezione delle Bellezze Naturali

 

Art. 1 Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

  1. immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

  2. i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

  3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

  4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  [025]

 

Art. 2  Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 de! precedente articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.  La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna con decreto del Ministero per l'educazione nazionale della pubblica istruzione.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero per l'educazione nazionale della pubblica istruzione, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti superiore delle antichità e belle arti ed è composta:

- del regio Soprintendente ai monumenti competente per sede;

- del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

 i Podestà o Sindaci dei Comuni interessati;

 i rappresentanti delle categorie interessate.

 

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia o un rappresentante della [Milizia nazionale forestale] Corpo forestale delloStato, o un artista designato [dalla Confederazione professionisti e artisti] dalle Associazioni sindacali di categoria degli artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle [Unioni] Associazioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle [Unioni] Associazioni provinciali degli agricoltori e delle [Unioni] Associazioni provinciali degli industriali.

Omissis

Art. 4. L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art 1, approvato dal Ministro, è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno .......

Omissis

Art. 7 I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né  [026]   introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Omissis

Art. 15.  Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale (art. 734 C.P.), chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione, per mezzo del Prefetto.

Omissis

 

 

Regio Decreto 1357/1940.

 

Omissis

Art. 12. L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dal Ministro con decreto motivato da pubblicarsi integralmente nella Gazzetta Ufficiale dei Regno insieme con l'elenco stesso.

Omissis

Art. 5. I progetti di lavori da presentarsi alla regia Soprintendenza ai sensi dell'ari 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile così come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori. [027]

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è conservato dalla regia Sovrintendenza un altro è restituito all'interessato con l'annotazione di approvazione o di ripulsa e il terzo è trasmesso al Ministero.

Art. 16. Il regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti dì lavori presentatigli a termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

 

A completamento di quanto sopra riportato, si evidenzia che le funzioni inerenti al rispetto e alla vigilanza sulle bellezze naturali tutelate e previste dalla L. 1497/39 sono state poi delegate alle Regioni dall'art. 82 del D.P.R. 616/77, come modificato dall'art. 1 della L 431/85, mantenendo lo Stato ancora il potere di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ex art. 7 della 1497/39.  Recentemente tale disposizione è stata novellata dall'art. 56 del D.L.vo 112/98, conferendo il potere di annullamento alle Regioni.

Con la L.R. 24/84 (ora abrogata dalla L.R. 34/92) sono state.delegate ai comuni alcune funzioni in materia di protezione di bellezze naturali, materia che è ora regolata, nella sua interezza, dalla stessa LR. 34/92 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio". [028]

Si evidenzia in particolare che l'art.5, comma 1, prevede che dalla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali adeguati al PPAR sono delegate ai singoli comuni le funzioni in materia di protezione della bellezze naturali per il rispettivo territorio. Nel Comune di Urbino il PRG adeguato al Piano Paesistico è entrato in vigore a far data dal 14/06797 e pertanto da tale data le competenze in materia di protezione di bellezze naturali spettano direttamente all'Amm.ne comunale.

 

D.P.R. 616/77  (con modifiche introdotte dalla L. 431/85)

 

Art. 82. Beni ambientali.

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

 

 

  1. individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

  2. la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

  3. l'apertura di strade e cave;

  4. La posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

  5. l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni relativi elenchi;

  6. la adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

  7. le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

  8. l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. [029]

 

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi …..

Omissis

L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione

Omissis

Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, …..

Omissis

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Omissis

 

 

Decreto Legislativo del Governo n° 112 del 13/03/1998.

Capo II Territorio e urbanistica

 

Omissis

Sezione Il - Urbanistica, pianificazione territoriali e bellezze naturali

Omissis

 

Art. 54  Funzioni mantenute allo Stato  [030]  

 

1 - Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

  1. a) All'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

  2. b) All'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, ai fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

  3. c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

  4. d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti, nonché alla legge 3 marzo 1963, n. 366;

  5. e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2 - Le funzioni di cui alle lettere a), b), e) ed e) dei comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza unificata.

Omissis

Art. 56. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1 - Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Omissis

L.R. 34/92

Omissis

Art. 5. Delega alle province dì funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

1 - Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni dì cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle province, per rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regoìatori generali adeguati al PPAR.   [031]  

Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6.

2- Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:

  1. l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;

  2. le altre funzioni delegale alla Regione dall'articolo 82 de! D.P.R. 24 Iuglio 1977 n. 616, così come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;

  3. la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;

  4. i pareri previsti dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succcessive modificazioni ed integrazioni.

 

3 - Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge 431 /l 985.

 

Art. 6. Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali.

1 - Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

  1. rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;

  2. il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

  3. l'adozione di provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.   [032]  

2 - Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle aperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.

3 - I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiori al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939.

4 - Ferme restando le deleghe previste dalla L.R. 5 luglio 1983, n.16 in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa dei suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.

Omissis

 

Art.61 Organi comunali.

1 - I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

2 - Gli atti inerenti a tale esercizio sono emessi previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali,

designati dal consiglio comunale.

3 - I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio del comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate.

4 - I provvedimenti autorizzativi di cui ai l'articolo 6 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli concessivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.

 

Art. 62 Pareri della soprintendenza.

1 - Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedimentali eventualmente difformi cessano di avere applicazioni nei territorio della regione Marche.

omissis

Art. 65 Rinvio a norme statali.    [033]  

  1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 intendendosi sostituita al "ministro" o "ministero" la "giunta regionale".

 

 

In attuazione della L. 1497/39, per il territorio del Comune di Urbino e di interesse della presente consulenza, sono stati emanati n° 4 Decreti Ministeriali concernenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.4 della stessa legge ed in attuazione dell'ari 12 del suo Regolamento di applicazione. I Decreti Ministeriali sono, in ordine cronologico:

 

D.M. 15 giugno 1959 (All. VIII.A), riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della località "Le vigne" comprendente, tra l'altro, la zona, esterna alle Mura, che va da Porta Valbona alla Fortezza Albornoz. Le motivazioni che hanno portato all'approvazione di questo decreto sono che "l'area come sopra circoscritta costituisce un caratteristico quadro naturale di notevole interesse per la città di Urbino, perché conserva tutt'ora l'aspetto ambientale dell'epoca rinascimentale, visibile dal Palazzo Ducale e dalla classica passeggiata del Pincetto".

 

D.M. 12 dicembre 1959 (All. VIII.B), riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della località "Pineta S. Bartolo e Torri" comprendente, tra l'altro, la zona, esterna alle Mura, che va da Porta Lavagine a Porta Valbona. Le motivazioni che hanno portato all'approvazione di questo decreto sono che "la località costituisce un'attraente zona verde attorno alle Mura castellane a protezione del caratteristico aspetto architettonico della città di Urbino, di valore estetico tradizionale''.

 

D.M. 04 dicembre 1964 (Ali. VHI.C), riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della località "S. Lucia" comprendente, tra l'altro, la zona, esterna alle Mura, che va dal Bastione Albornoz, comprende Porta e Bastione dì S. Lucia e arriva fino a Porta Lavagine. Le .motivazioni che hanno portato all'approvazione di questo decreto sono che "lungo la strada di circonvallazione compresa in detta località è possibile godere una superba vista panoramica di     [034]   ampio orizzonte, da S. Marino al mare, inoltre la presenza della intatta cerchia delle antiche Mura castellane con i torrioni, unitamente al verde delle scarpate e della campagna costituiscono un complesso di effettivo valore estetico e tradizionale".

 

D.M. 27 giugno 1969 (All. VIII.D), riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona, interna e comprensiva delle Mura, del centro storico di Urbino. Le motivazioni che hanno portato all'approvazione di questo decreto sono che "a completamento dei vincoli già posti in funzione della tutela paesaggistica e panoramica dell'ambiente circostante dell'abitato di Urbino e allo scopo di garantire la conservazione del caratteristico aspetto e del rilevante valore estetico e tradizionale di tutto il complesso dell'abitato di Urbino racchiuso e compreso dall'antica cinta delle Mura castellane, la cui notorietà supera i confini nazionali" la commissione delibera di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali il centro storico delimitato  ''dalla cerchia delle Mura comprese le stesse Mura".

Si evidenzia che il Codice Penale prevede all'art.734 un'apposita tipologia di reato in merito alla tutela delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità ed il sistema delle sanzioni penati previste, dall'art.1 sexies della L 431/85, oltreché quelle previste dal citato art. 5 della L 1497/39.

 

4.3. La normativa urbanistico-edilizia.

La prima legge regolamentante l'attività e lo sviluppo urbanistico edilizio nel territorio dello Stato è la L 1150/42 "Legge Urbanistica" che ha introdotto l'istituto della licenza edilizia poi sostituita in concessione edilizia dalla più recente L. 10/77. Tale innovazione sancisce la separazione tra il diritto di proprietà dallo "ius aedificandi". In realtà tale separazione è stata di fatto negata giuridicamente dalla Corte    [035]  Costituzionale, con sentenza n° 5 del 1980, che ha ribadito che il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà.

Altra normativa fondamentale è costituita dalla L. 47/85, ricordata soprattutto come "legge del condono edilizio".

Si riportano di seguito gli artt. delle normative citate ritenuti significativi ai fini della presente consulenza.

 

L. 17 agosto 1942, n° 1150 "Legge Urbanistica".

Omissis

Art. 31. [Licenza di costruzione] Concessione edilizia. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori.

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita [licenza] concessione edilizia [(v. art. 21, L. 28 gennaio 1977, n. 10)] al sindaco.

Omissis

Art.41. Sanzioni penali.

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a)         l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'ari 32 primo comma;

b)         l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della [licenza] concessione edilizia.  [036]  

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.

Omissis Art.41 quater.

I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale.

Omissis

L. 28 gennaio 1977, n° 10 "Norme per lo edificabilità dei suoli.

 

Art.1. (Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare).

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Omissis

Art.4. (Caratteristiche della concessione).

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e ferzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.

Omissis

L. 28 febbraio 1985, n° 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*.

 

Art.4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme dì legge e di regolamento, alle prescrizioni    [037]   degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Omissis

Art. 7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione dì volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da    [038]   costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed  autonomamente utilizzabile.

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del  successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza dì prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla «demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei **sponsabi!i dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

Omissis

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari    [039]   dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini  dell'esercizio dell'azione penale.

Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

Omissis

Art. 20. Sanzioni penali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative si applica l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) L'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi dì  esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Omissis

 

Art. 31  Sanatoria delle opere abusive.

Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;   [040]  

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annuillata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in coso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o ammistrativa.

Omissis

Art.  32.  Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.  -

Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincolo stesso.  Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta dalla domanda, il richiedente può impegnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione.  Il parere non e richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a)       in difformità dalla legge 2 febbraio ì 974, n.  64, e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto dei quarto comma dell'articolo 35;

b)      in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

Omissis

Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

Omissis

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dei presente articolo si applicano le sanzioni previste dai capo I

Art.  33.  Opere non suscettibili di sanatoria. 

Le opere di cui all'Articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prime della esecuzione delle opere stesse:    [041]  

a)      vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b)     vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

e) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

 

Sono altresì escluse dalla sanatoria ia opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L.  1° giugno 1939, n.  1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.

Omissis

Art.  38.  Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria.  -

La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della Legge 17 agosto 1942, n.  1150, e successive modificazioni, e all'articolo 1 7 della legge 28 gennaio 1977, n.  10, come modificato dall'art.  20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art.  221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D.  27 luglio 1934, n.  1265, e agli articoli 13, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.  1086.  Essa estingue altresì ì reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n.  64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative.  Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari.

Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale.  In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.    [042]  

Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.  Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domando dì oblazione, con le modalità di cui all'articolo 35.

La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo 34.

Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.

Art.  39.  Effetti del diniego di sanatoria. 

L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all'articolo 38.  Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.   [043]  

 

 

 

N.B.  La copia fotostatica della presente relazione è stata fornita dal maestro  Sergio Di Stefano

In rosso fra parentesi quadre i numeri di pagina del docimento originale depositato presso la Procura di Urbino