RELAZIONE TECNICA

Dott. Ing. Antonio Santese

 

5. IL QUADRO PIANIFICATORIO URBANISTICO TERRITORIALE

 (pagg. 43 - 61 dell'originale)

 

5.1 LIVELLO REGIONALE

 

Piano Paesistico Ambientale Regionale: P.P.A.R. (approvato dal Consiglio Regionale con Del. N. 197 del 03/11/1989)

 

Premessa.

Il P.P.A.R., in adempimento dì quanto disposto dall'ari. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla LR. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse naturali. [043]

 Articolazione del P.P.A.R.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento a:

  • Sottosistemi Tematici, che considerano le componenti fondarnentali dell'ambiente presente nel territorio regionale: geologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali;

  • Sottosistemi Territoriali, che individuano aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori paesistico-ambientali

  • Categorie Costitutive del paesaggio, riferite ad elementi fondamentali del territorio;

  • Interventi di Rilevante trasformazione del Territorio valutati e disciplinati per quanto concerne le metodologie e le tecniche progettuali.

 

Sottosistemi Tematici.

Tra i Sottosistemi Tematici, ai fini della consulenza, è interessante definire il Sottosistema Storico - Culturale di cui al Capo III, art. 15 delle Tecniche di Attuazione del PPAR.

L'intero territorio delle Marche è considerato bene storico-culturale, essendo stato interamente costruito dall'uomo attraverso i secoli nelle sue componenti morfologiche, vegetazionali, insediative e infrastrutturali. Nell'ambito della pianificazione paesistica si intendono beni da salvaguardare quelli che documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura della regione; tra questi sono inseriti i centri e nuclei storici quali complessi insediativi in diretta relazione visiva con il paesaggio circostante, gli edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree urbane ed extraurbane, le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39. [044

La tutela dei beni storico-culturali deve provvedere alla conservazione degli stessi, alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti (art. 18 delle N.T.A.) in generale secondo il PPAR (art.19 delle N.TA.), la tutela degli ambiti territoriali di pertinenza dei beni storico-culturali deve essere assicurata sia mediante la conservazione ed il ripristino ambientale delle aree relative, sia attraverso un accurato controllo preventivo ed in corso d'opera dei necessari ed opportuni interventi di trasformazione relativi agli ambiti suddetti. Inoltre per i centri e nuclei storici è necessario promuovere, nei casi di evidenti episodi di alterazione e degrado del contesto territoriale di pertinenza dei beni in oggetto, adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi.

 

I Sottosistemi Territoriali.

E' interessante, ora, definire i Sottosistemi Territoriali che individuano aree costituenti zone omogenee graduate secondo la rilevanza dei valori paesistico-ambientali. La suddivisione in base alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali avviene come segue:

  • Aree A: Aree eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura ambiente e l'ampio orizzonte;

  • Aree B: Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente del paesaggio e le emergenze naturalistiche;

  • Aree C: Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano (torri, case coloniche, ville);

  • Aree D: II resto del territorio regionale;

  • Aree V: Aree di alta percettività visuale relative alle vie di comunicazione principali. [045]

 

Adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali

L'adeguamento avviene mediante la revisione degli strumenti urbanistici generali e, preferibilmente, mediante la formazione di un Piano Regolatore Generale.

 

Norme per gli edifici ed i manufatti storici.

Per alcuni manufatti tra i quali tutto il Nucleo del Centro Storico di Urbino, e quindi le Mura sono stati stabiliti ambiti di tutela (vedi all. n.2).

Comunque compete agli strumenti urbanistici generali:

  • aggiornare e completare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici extraurbani;

  • definire gli ambiti di tutela annessi agli edifici e manufatti in oggetto;

  • stabilire le prescrizioni per la tutela degli edifici e manufatti in oggetto, che deve essere esclusivamente volta al recupero, mediante il restauro e il risanamento conservativo, nonché degli ambiti di tutela annessi;

  • effettuare il censimento e l'identificazione degli edifici e manufatti storici compresi nelle aree urbane, e definirne le prescrizioni di tutela, tendenti al recupero ed alla coerente destinazione d'uso.

 

Norme per i punti panoramici e strade panoramiche.

Per alcuni siti compete agli strumenti urbanistici generali: verifìcare l'individuazione dei punti e delle strade panoramiche e completarne il censimento, oitre a definire i relativi ambiti di tutela. [046]

 

Requisiti per gli interventi di rilevante trasformazione.

All'art.49 delle N.T.A. relativo alla realizzazione di Opere tecnologiche, tra le quali sono annoverate antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica - eolica - solare e simili, e eventuali relativi accessori, si afferma che la localizzazione e progettazione di tali opere devono comunque tenere conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ed evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente. Secondo l'art.60 relativo alle Esenzioni, a proposito di opere tecnologiche, si afferma (al punto 3c) che le opere dì interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall'ENEL, previa verifica di compatibilita ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle NTA, sono esenti dalle norme di PPAR.

Si riportano di seguito gli articoli del P.P.A.R. ritenuti significativi ai fini della presente consulenza.

 

 

Piano Paesistico Ambientale Regionale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Omissis

 

Art.3. Efficacia del Piano. Le disposizioni del presente Piano si distinguono in:

a) Indirizzi di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione de! territorio;

b) Direttive per l'adeguamento al presente piano degli strumenti urbanistici generali e per la specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base "transitorie" di cui alla lettera seguente;

e) Prescrizioni di base sia transitorie sia permanenti, immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti [047] di pianificazione e programmazione vigenti. Restano comunque salve le disposizioni più restrittive/ ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti e da leggi statali e regionali. Le prescrizioni di base permanenti, indicate per alcune delle categorie di paesaggio, debbono essere assunte come soglia minima ed inderogabile anche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali.

Omissis

 

 

 

 

TITOLO II

SOTTOSISTEMI TEMATICI

Omissis

 

CAPO III - SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

 

Art.15. Definizione.

Omissis

Nell'ambito della pianificazione paesistica si intendono beni da salvaguardare quelli che documentano, integrandosi col paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura della re'gione:

Omissis

2- centri e nuclei storici quali complessi insediativi in diretta relazione visiva col paesaggio circostante;

3- edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico-documentario siti in aree extraurbane e urbane, quali edifici religiosi, i cimiteri, gli edifici difensivi (sistemi difensivi, torri, rocche, castelli, cinte murarie e simili);.....

Omissis

5- percorsi storici, intesi come assi viari principali di collegamento mercantile e culturale che si ripetono nel tempo, determinando specifici segni sul territorio (ponti, porte urbane, prestiti culturali nelle tipologie edilizie, fortificazioni e simili);

Omissis

7- punti panoramici e strade panoramiche, intesi come luoghi nei quali si danno le migliori condizioni per percepire i caratteri fondamentali dei paesaggio marchigiano.

Omissis

Art. 19. Indirizzi generali di tutela. [048

 

 

La tutela paesistico-ambientale dei beni storico culturali indicati dal precedenie art 15, punto 2 è diretta a salvaguardare le caratteristiche e le qualità del contesto territoriale relativo ai beni stessi.

In particolare il valore intrinseco dei nuclei e centri storici, dei manufatti storici extra urbani ed urbani, delle zone archeologiche, dei percorsi storici, è garantito ed esaltato dalla qualità dell'ambiente circostante. Questo va quindi tutelato nella sua integrità visuale e formale, evitando interventi che possano alterarlo e degradarlo, o promuovendone l'adeguata riqualificazione.

Omissis

Inoltre, per i centri e nuclei storici è necessario:

Omissis

salvaguardare le aree libere adiacenti ai perimetri storici, anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture;

Omissis

 

 

 

TITOLO IV

 

CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO

 

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

 

Omissis

Art.27 Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori

Omissis

Si indendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all'art.2, lettera B del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonché la zone F, di cui al succitato decreto, già prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature ...

Omissis

Restano comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali.

Omissis

 

 

 CAPO IV- CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE

 

Omissis

 Art.39. Centri e nuclei storici. [049]

Omissis

Prescrizioni di base permanenti.

Nelle aree interne adiacenti al margine della zona A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n°1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art.31 della legge 457/78 [che si riporta di seguito per maggiore chiarezza:

 

Art 31, L 457/78 (Definizione degli interventi).

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

  • a)  interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

  • b)  interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

  • c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell*organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

  • d)  interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

  • e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistica-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. [050]

 

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.]

Omissis

 

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

Omissis

 

Art.60. Esenzioni.

......................, le prescrizioni di base di cui all'art.3, lettera c) del presente Piano,

non si applicano per:

  • 1a) le aree urbanizzate, così come definite al quinto comma dell'art.27 delle presenti

  • norme salvo quanto disposto dal settimo comma del medesimo articolo............;

  • 1b).........................
    Per gli strumenti urbanistici attuativi vigen-ti relativi alle zone omogenee "A", resta salvo quanto disposto al nono e decimo comma del precedente art.39, relativo alle prescrizioni di base permanenti.

  • Omissis

  • 3c) le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle interesse pubblico realizzate dalla Sip e dall'ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli artt.ó3 bis e ter delle presenti norme.

Omissis

 

Art.63. Autorizzazione paesistica.

Ai sensi del comma 5 dell'art.2 della L.R. 26/87 (ora art.8 comma 5 della L.R. 34/92), i contenuti del presente Piano costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Per applicare questo disposto normativo, è necessario che l'istruttoria sulla domanda di autorizzazione accerti preventivamente, se l'intervento per cui l'autorizzazione è richiesta, è localizzato:

a- in un ambito di tutela relativo ad una categoria costitutiva de! paesaggio;

b- in un sottosistema territoriale denominato A. B, C, e V;

c- in località interessata da presenze segnalate da uno o più sottosistemi tematici. [051]

 

I base a tale rilevazione sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle disposizioni del presente Piano che risultano applicabili, anche in rapporto ai connotati specifici del bene ambientale sottoposto alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, che è interessato dall'intervento oggetto della domanda di autorizzazione.

 

 

Art.63 bis. Verifica di compatibilità paesistico-ambientale.

Per " Verifica di compatibilità paesistico-ambientale", fino all'entrata in vigore della Valutazione di impatto ambientale, si intende una specifica procedura di progettazione che ha l'obiettivo di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento di trasformazione proposto, al fine di dimostrarne la compatibilità con il contesto paesistico-ambientale.

Omissis

Art.63 ter. Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale.

La dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale dell'intervento proposto costituisce l'atto amministrativo, mediante il quale l'autorità competente ne certifica la compatibilità ambientale sulla base della verifica, di cui al precedente art.63 bis, attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità.

Omissis Negli altri casi tale dichiarazione è di competenza delle Amministrazioni comunali in sede di rilascio della relativa concessione edilizia.

Omissis

 

 

5.2. LIVELLO PROVINCIALE

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino (adottato con delibera di Consiglio provinciale n. 74 del 13/07/1998).

Premessa.

Il P.T.C, della Provincia di Pesaro e Urbino è stato realizzato in applicazione della legge 142/90 che ridefinì i compiti delle Provìnce [052] nell'ambito della propria presenza ed importanza sul territorio, sostituendo, a livello di pianificazione sub regionale i comprensori. La forma strutturale (prevista dalle indicazioni di carattere tecnico urbanistico della legge 142/90) del PTCP consiste, in primo luogo nell'assenza di vincoli prescrittivi negli elaborati di piano, a eccezione dei vincoli ambientali. Le rappresentazioni progettuali cartografiche non assumono carattere prescrittivo neppure per quel che riguarda le previsioni infrastrutturali e per quelle relative a servizi, attrezzature e insediamenti di rilevanza sovracomunale, il cui vincolo è rappresentato soltanto dall'obbligo per i Comuni e la Provincia che hanno sviluppato programmi di co-pianificazione, di rispettare le scelte pubbliche concordate, nei piani successivi e con l'attuazione.

Per gli scopi di questa ricerca, è quindi da rilevare gli unici vincoli prescrittivi cartografati sono quelli ambientali definiti dalla legislazione nazionale e regionale; le altre scelte evidenziate negli elaborati grafici progettuali costituiscono un vincolo programmatico per l'Amministrazione provinciale e in generale per gli altri soggetti di interesse pubblico che hanno partecipato ai processo di copianificazione che sta alla base del PTCP; le indicazioni programmatiche del PTCP, in particolare quelle relative alle infrastrutture, al sistema dei servizi e delle attrezzature di rilevanza territoriale, nonché quelle relative a eventuali insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale, assumono dimensione prescrittiva e vincolante solo attraverso la pianificazione comunale. [053]

 

 

5.3.  LIVELLO COMUNALE

 

Piano Regolatore Generale (in vigore dal 14/06/97; approvazione definitiva G. P. n. 323 del 22/04/97).
Struttura del PRG e delle sue Norme.

 

PRG è costituito da

  • una prima parte esplicativa che spiega i processi storici e naturali attraverso i quali il territorio ha assunto le sue attuali connotazioni;

  • una seconda parte, che indica l'assetto generale del territorio e le condizioni della tutela paesaggistica;

  • una terza parte, che stabilisce le trasformazioni necessarie e compatibili, e la loro soglia quantitativa e qualitativa inderogabile;

  • una quarta parte propositiva, definisce le configurazioni più appropriate per i nodi principali della e del territorio.

Il PRG si attua:

  • per intervento edilizio diretto;

  • per intervento edilizio diretto su unità minima di intervento;

  • tramite preventiva approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, che può essere di iniziativa pubblica o privata (tra questi la Variante PRG '83 per il Centro Storico).

Le destinazioni d'uso per il Centro Storico.

 

Il PRG prescrive delle particolari condizioni limitative alle destinazioni d'uso per il Centro Storico, che sono ( vedi art. 7):

  • le destinazioni d'uso ammesse ai piani terra sono solo quelle afferenti alle attività artigianali, commerciali, direzionali e di pubblico servizio. I locali di piano terra potranno essere inoltre adibiti a destinazioni residenziali o ricettive solo se corrispondenti ai requisiti igienici ed aero-illuminanti di cui all'art. 8 delle NTA.  [054]

  • Lungo le vie e le piazze principali del centro storico le trasformazioni d'uso dei locali a piano terra devono tendere all'insediamento di attività commerciali, del piccolo artigianato di servizio e/o artistico e di pubblici esercizi.

Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale.

 

Per quanto riguarda la definizione degli interventi edilizi e quella degli indici e parametri edilizi ed urbanistici, nonché per quanto riguarda le aree pertinenti, le distanze, i parcheggi ed i requisiti generali degli edifici, il PRG assume quanto indicato ai titoli II, III, XII e XV del Decreto Presidente Giunta Regione Marche del 14/09/89, n. 23 integrate con alcune disposizioni particolari (art.8).

 

Norme per le Aree Urbane del Capoluogo (Centro Storico).

 

Per gli interventi all'interno del perimetro delle Mura e per la zona cosiddetta "Borgo Mercatale" valgono le norme in vigore a seguito della variante PRG '86/3, con le integrazioni contenute negli arti 7 e 9.

Le principali integrazioni da considerare sono le seguenti:

  • Il PRG (vedi ali. 3) fornisce particolari indicazioni circa i materiali e le tecniche di lavorazione da impiegare negli interventi nel Centro Storico; a tali indicazioni è obbligatorio attenersi, laddove queste sono espresse in termini prescrittivi;

  • Le tavole della serie III/G specificano gli isolati per i quali è necessario l'adozione di un Piano di Recupero iniziativa pubblica, e le modalità per il trattamento delle facciate lungo i principali assi viari di Urbino stabilendo, in relazione alle condizioni dell'intorno urbano ed a quelle proprie dell'edificio, la relativa prescrizione, edificio per edificio; [055]

Edifici e manufatti di valore storico-culturale.

 

Il PRG segnala, nel territorio comunale, quegli edifici e quei manufatti che rivestono valore storico - culturale. Tali edifici e manufatti costituiscono un insieme di sistemi (pievi, ville e castelli, torri e case torri, mulini e altre testimonianze della cultura materiale) il più delle volte consumati dal tempo o occultati dalla macchia, ma ancora riconoscibili e riconducibili, con appropriati interventi di recupero, al loro ruolo di rendere attivo e significante il territorio (art. 20).

 

Istituzione del catasto urbanistico.

 

Lo strumento del catasto urbanistico consente l'esecuzione "in automatico" dei certificati d'uso urbanistico, l'aggiornamento delle condizioni di attuazione del PRG e l'apposizione di vincoli reali.

 

Specìfiche urbanistiche: criteri qualitativi e quantitativi.

In questa parte sono fornite le specifiche prescrizioni per i singoli settori delimitati e numerati sulle tavole di PRG.

Per quel che riguarda il Centro Storico e Borgo Mercatale, ci si riferisce agli artt. 7 e 9 delle NTA sopra descritti, oltre che alle norme in vigore, per quanto non in contrasto, a seguito della variante PRG '83 come modificata dalla variante PRG '86/3, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Sono soggette a preventiva approvazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica le seguenti aree:

  • Area dì S. Girolamo, Santa Chiara e Palazzo Gherardi;

  • Area di S. Domenico, del Seminario e di via Santa Chiara;

  • Area di S. Bartolo (Il Piano dovrà prevedere la possibilità accesso dall'area dell'ex Consorzio Agrario sistemando in [056] maniera adeguata la Porta. Per quanto riguarda l'edificio dell'ex Mattatoio, il Piano dovrà definire le modalità e le configurazioni per la sua ristrutturazione, che non dovrà comunque comportare aumenti delle superfici utili, in relazione soprattutto alla delicatezza del sito, che affaccia direttamente sulle Mura);

  • Area di Corso Garibaldi, Piazza della repubblica, Piazza delle erbe; connessioni con la Chiesa di S. Francesco e l'Orto Botanico;

  • Area del Giro del Cassero e dei Licei (Il Piano dovrà definire le modalità dell'intervento di ristrutturazione urbanistica del complesso scolastico che, senza aumenti di superficie utile e con una sostanziale diminuzione delle altezze, consenta una più armonica integrazione con l'immagine urbana; dovrà, inoltre, prevedere una adeguata sistemazione degli spazi aperti, con particolare riguardo a quelli limitrofi alle Mura, e definire i criteri per la piena valorizzazione dell'ex Riformatorio e per la sistemazione definitiva degli Edifici Finanziari su via Bramante).

Per quel che riguarda le Zone Urbane di interesse storico (TAV: III B.1 - Urbino Centro), sono stati definiti lotti sottoposti a tutela integrale,  trattandosi di residui dell'insediamento storico inglobati nel recente sviluppo della città.

E' interessante ai fini della ricerca quello che riguarda le Aree per Servizi ed Attrezzature Pubbliche che per alcuni tratti coinvolgono la fascia di rispetto esterna delle Mura.

Per le aree F3 definite come aree verdi inedificabili limitrofe alle Mura, è prevista la sistemazione paesaggistica secondo un Progetto guida; è consentita la realizzazione delle strutture di ristoro oggetto del voto della Commissione Edilizia (verbale 37/5 del 14/12/93), oltre alla  [057]  realizzazione di strutture di ristoro su terreno pubblico oggetto di concessione temporanea, a condizione che queste abbiano l'effettivo requisito della stagionalità e non siano adiacenti alle Mura.

Per le aree F4, F7 ed F10, definite come aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate, sono previsti interventi di riqualificazione paesaggistica (vedi aree F3) fino all'esproprio da parte della Pubblica Amministrazione; sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d'uso compatibili con l'attuale consistendo.

Per l'area F5 prospiciente Porta Lavagine è previsto dal Piano Urbano dei Parcheggi, la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano con l'obbligatorietà del ripristino delle alberature in copertura.

 

 

Tecnologie e materiali per gli interventi nel centro storico.

 

In questa parte delle NTA si tratta di criteri operativi che nascono dalla necessità di rispettare il patrimonio storico ed ambientale di Urbino.

La prima parte riguarda gli Interventi Strutturali, per la quale ci basa sull'applicazione della legge antisismica 2 febbraio 1974 n. 64 e i relativi decreti di attuazione, fissando alcune prescrizioni per evitare che gli interventi di consolidamento depauperino e snaturino la qualità architettonica degli edifici. Sono considerati interventi strutturali sugli edifici quelli riguardanti: fondazioni, archi, volte, solai, coperture, murature portanti.

La seconda parte riguarda la finitura delle facciate, attraverso il trattamento del prospetto, lo studio degli elementi decorativi in pietra, e la tipologia degli infissi.

La terza parte riguarda gli elementi di arredo urbano, per i quali vengono raccomandati accurati progetti grafici per la realizzazione di nuovi elementi. In questo contesto si definiscono anche gli indirizzi  [058]  progettuali per le pavimentazioni stradali del centro storico ove per i camminamenti attorno alle Mura, soprattutto quelle da Porta Lavagine a San Girolamo (via delle Mura), sono previste pavimentazioni particolari del tipo "terra stabilizzata", per arrivare a definire questi camminamenti come di esclusivo uso pedonale.

 

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico (All. X)

 

E' riferito, sia dal punto di vista grafico che normativo, alla Variante PRG '83 (adottato con Del. C C. 110 del 01/07/1983 ed approvato con D. R. 26749 del 31/12/1985), per la quale anche secondo il vigente nuovo PRG, sono valide le indicazioni ed i vincoli.

 

 

Tavola 13: EDIFICI SOGGETTI\'A VINCOLO MONUMENTALE.

 

Su questa Tavola sono identificati gli edifici ed i manufatti soggetti a tutela artistico - monumentale secondo le leggi 364/1909 e 1089/1939. L'intero perimetro delle Mura sono state inserite come bene soggetto a tutela di cui sopra.

 

 

Tavola 14: MAPPA OTTOCENTESCA

 

Su questa Mappa è interessante rilevare (a situazione relativa all'uso del suolo e della consistenza degli edifici del centro storico di Urbino nell'anno 1841. Le Mura hanno una configurazione ben definita per la maggior parte simile alla situazione attuale. E' su questa base che si può cominciare a studiare l'evoluzione delle proprietà e delle costruzioni nei pressi della cinta murarla.

 

 

Tavola 16: CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEGLI EDIFICI

Sono definite le tipologie residenziali preottocentesche, ottocentesche, novecentesche e specialistiche (chiese, conventi, oratori, scuole, cinema e teatri).  [059]

 

 

Tavola 17: TRASFORMAZIONI MORFOLOGICHE DEL CENTRO STORICO.

 

Viene descritta l'evoluzione del centro storico attraverso le trasformazioni avvenute sul tessuto edilizio urbano nel corso dei secoli. Vengono così individuati tutti gli edifici integri e trasformati nelle varie epoche storiche, dalla preottocentesca fino al novecento.

 

 

Tavola 18: DESTINAZIONI D'USO DEI PIANI TERRA

 

Questa Tavola è stata modificata in base al D.P.G.R. 26749/85. E' da evidenziare che le aree verdi comprese all'interno dei bastioni delle Mura sono classificate come 'Verde Pubblico' tranne per il Bastione SS. Trinità prospiciente le Scuole del Torrione e il Bastione S. Lucia per i quali la classificazione è di "Verde Privato".

 

 

Tavola 19: DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI.

 

Questa Tavola è stata modificata in base al D.P.G.R. 26749/85. Sono descritte le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree.

 

 

Tavola 20: DESTINAZIONI D'USO DEGLI SPAZI SCOPERTI

 

In questa Tavola l'area verde del Bastione SS. Trinità prospicente le Scuole del Torrione è classificata come "Verde Pubblico" (a differenza di quanto descritto sulla Tavola 18 ove si trattava di "Verde Privato"). L'area ricadente sul Bastione di S. Lucia è classificata come "Orto Privato". Per gli altri Bastioni l'uso rimane invariato rispetto a quanto descritto sulla Tavola 18.

 

 

Tavola n°21: UNITA' MINIME DI INTERVENTO.

 

Sono definite le Unità minime di intervento per la formazione dei Piani di Recupero di iniziativa pubblica.

 

 

Tavola 22: MODAUTA'DI INTERVENTO.

 

In base alle suddette Unità minime di intervento vengono esplicale le modalità definendo quali sono le indicazioni e le scelte progettuali da  [060] seguire all'interno dei Progetti e dei Piani di Recupero. E' da rilevare che è stata prevista, su questa Tavola, la demolizione di alcuni edifici già censiti in sede di rilievo in sito, quali il Liceo in via Giro del Cassero e l'attuale sede del Bar Olly nel Parco della Resistenza.  [061 ]

 

N.B. La copia fotostatica della presente relazione è stata fornita dal maestro Sergio Di Stefano

In rosso fra parentesi quadre i numeri di pagina del docimento originale depositato presso la Procura di Urbino