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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENT0
DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
 

 

(Emanato con D.R. n. 179/2009 del 6 aprile 2009

http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/610-CWEB-08042009110814cweb.pdf )

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’

 

Art. 1. Composizione e durata.

1. Il Comitato Pari Opportunità (di seguito CPO) è costituito dalla\dal

Delegata\o del Rettore e da 9 componenti così articolati:

- n. 3 rappresentanti del personale docente;

- n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

- n. 3 rappresentanti della componente studentesca .

2. I rappresentanti del personale e degli studenti sono eletti. Le elezioni vengono

indette dal Rettore. L’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria, spetta

a tutto il personale in servizio (docente e tecnico-amministrativo) e a tutti gli

studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Con proprio

decreto il Rettore nomina le/i componenti del Comitato tra le/i candidate/i

che hanno riportato il maggior numero di voti relativamente alle rispettive

categorie.

3. Le/i rappresentanti di cui al comma 1 sono elette/i con modalità definite dal

Regolamento Generale - disposizioni elettorali. Durano in carica tre anni e

sono eleggibili consecutivamente una sola volta.

4. Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare

attività di servizio a tutti gli effetti.

5. Il Comitato può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni.

 

Art. 2. Compiti.

1. Il CPO svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di

lavoro all’interno dell’Ateneo, finalizzate a:

a) garantire pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il

trattamento sul lavoro;

b) garantire pari opportunità tra le varie componenti della comunità

universitaria (docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti) e

prevenire possibili situazioni di discriminazione anche all’interno delle

medesime;

c) promuovere le azioni positive previste dalla vigente normativa, con

particolare riferimento alla formazione professionale, alla progressione di

carriera, alla mobilità, alla diversa organizzazione e distribuzione del

lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;

d) sollecitare l’intervento dell’Ateneo su fatti segnalati, riguardanti azioni di

discriminazione diretta, indiretta, molestie e mobbing, oltre a formulare

raccomand azioni e proporre codici di condotta per la prevenzione degli

stessi;

e) promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che

coinvolgano il personale e la popolazione studentesca anche in

collegamento con analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali;

f) sollecitare le realizzazione di corsi di formazione per le/i dipendenti sulle

relazioni di genere, di progetti europei o internazionali, di servizi e di ogni

altra attività relativa agli scopi del Comitato.

2. Il CPO promuove iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea

per l'affermazione delle pari dignità delle persone, al fine di rimuovere

comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli. Individua

tutte le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena

realizzazione delle pari opportunità nell'ambito delle attività di lavoro e di

studio di tutte le componenti universitarie. Il CPO suggerisce e coordina le

iniziative necessarie per la rimozione di dette forme di discriminazione. Il

Comitato approfondisce lo studio della normativa vigente in materia di pari

opportunità, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari,

tavole rotonde, convegni, ecc.

3. Il CPO può stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi di parità. Il

Comitato si fa inoltre promotore di una cultura delle pari opportunità ivi

compresa la realizzazione di progetti di azioni positive, anche in collegamento

con le analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali.

4. Per l’espletamento delle proprie funzioni il CPO interagisce con

l’Amministrazione anche in base a quanto previsto dal contratto collettivo dei

dipendenti del comparto Università in materia di contrattazione integrativa;

si avvale, per lo svolgimento dei propri obiettivi, di tutti gli atti, le

informazioni, la documentazione e le risorse occorrenti che l’Amministrazione

può fornire congiuntamente alla documentazione che la stessa trasmette ai

sindacati, fatta salva la riservatezza dei singoli e previa autorizzazione del

Rettore, può accedere alle strutture dell'Ateneo per effettuare sopralluoghi e

raccogliervi informazioni.

5. Sulla base degli elementi raccolti il CPO invia le proprie osservazioni e

proposte al Rettore ed al Direttore Amministrativo.

6. Il CPO, su richiesta del Rettore, può svolgere attività di consulenza

nell’ambito delle proprie competenze.

7. Per questioni specifiche che richiedono particolare approfondimento il CPO

può nominare al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che

potranno avvalersi della consulenza di esperti individuati sia all’interno

dell’Università sia all’esterno; questi potranno partecipare alle riunioni solo a

titolo consultivo e senza diritto di voto.

8. Il CPO pubblicizza periodicamente il lavoro svolto e i risultati emersi, anche

attraverso il sito web del CPO stesso:

http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST&

page=895

9. Il CPO entro il 31 gennaio di ogni anno presenta una relazione sui risultati

del proprio operato.

 

Art. 3. Funzionamento.

1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Rettore e presieduta dallo

stesso o dalla/dal Delegata/o del Rettore. A tale seduta è invitato a

partecipare il/la delegato/a alla disabilità senza diritto di voto. In tale seduta

il Comitato procede all’elezione della\del nuova\o Presidente tra i propri

componenti.

2. La/il Presidente designa fra i componenti il CPO la/il Vice Presidente, che

la/o sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo

impedimento.

3. Alla/al Presidente spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei

lavori, la rappresentanza del CPO.

4. Il CPO designa una\un Segretaria/o tra i propri componenti. La/il

Segretaria/o redige i verbali delle sedute, raccoglie e cataloga la

documentazione acquisita proveniente da disposizioni ministeriali, d’Ateneo e

da risultati di convegni o seminari.

5. Il CPO si riunisce, in seduta ordinaria, con cadenza mensile ed in seduta

straordinaria, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, su iniziativa

della/del Presidente o di un terzo dei componenti effettivi. L’avviso della

convocazione contiene l’ordine del giorno ed è effettuato per iscritto ed inviato

in via telematica. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno

dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza delle/i

partecipanti.

6. Le assenze dalle sedute vanno giustificate. La mancata partecipazione, senza

giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

7. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale

contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali

posizioni difformi espresse. Il verbale, approvato nella riunione successiva

viene pubblicato sul sito web dell'Università, trasmesso al Rettore, al

Direttore Amministrativo ed al delegato del Rettore in seno alla Commissione

per la Contrattazione Decentrata.

8. In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti

eletti o di qualsiasi altra causa che impedisca in modo permanente lo

svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati delle votazioni e viene

nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti, nel rispetto delle quote

previste e in possesso dei requisiti per l'elezione al momento della nomina e

delle categorie indicate per ciascuna componente. Per la rappresentanza degli

studenti, in particolare, si provvederà alla nomina del primo dei non eletti

nell’ambito delle medesima lista elettorale presentata, al fine di garantire la

pluralità della composizione all’interno del Comitato. Il mandato del neo-eletto

dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell’organo, senza che

il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità. In caso di

esaurimento delle liste di candidati non eletti, la rappresentanza risulta

decurtata ma l’organo rimane comunque validamente costituito sino alle

elezioni successive.

 

Art. 4. Sede e risorse.

1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo mette a disposizione del CPO,

compatibilmente con le risorse disponibili, una sede e le attrezzature

necessarie per il suo funzionamento. La sede del CPO, oltre che per le sedute

ordinarie e straordinarie, sarà utilizzata per la raccolta e la collocazione del

materiale informativo e per le attività istituzionali e di confronto.

2. Il Consiglio d’Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, garantisce

un fondo da definirsi annualmente per la realizzazione delle attività

programmate. Il CPO provvederà annualmente a far pervenire al Direttore

Amministrativo, per la successiva comunicazione al Consiglio di

Amministrazione, la rendicontazione dei fondi assegnati.

3. Il Comitato può ricevere fondi da enti esterni.

Art. 5. Diritto di informazione.

1. Il CPO deve essere preventivamente informato delle questioni trattate dagli

Organi dell'Ateneo e dalla negoziazione decentrata concernenti materie che

riguardano la gestione del personale.

2. Il CPO ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

relativi all’espletamento delle proprie attività, oltre che a tutti i dati utili

all’individuazione di eventuali situazioni di discriminazione.

 

Art. 6. Modifiche.

1. Il presente regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto,

previo esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

secondo le rispettive competenze.

2. Le proposte di modifiche del regolamento devono essere approvate con la

maggioranza dei due terzi dei componenti del CPO.

 

Art.7. Rapporti tra Comitato e contrattazione decentrata.

1. Il Comitato Pari Opportunità formula proposte di misure atte a creare

effettive condizioni di parità anche ai fini della contrattazione decentrata

secondo le proprie competenze. Tali proposte sono trasmesse dal Comitato

Pari Opportunità ai soggetti della contrattazione decentrata. Le Delegazioni

per la contrattazione decentrata sono tenute a prendere in esame tali

proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni

dell’Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal

Comitato Pari Opportunità devono essere motivate.