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(Emanato con D.R. n. 179/2009 del 6 aprile 2009 http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/610-CWEB-08042009110814cweb.pdf )
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Art. 1. Composizione e durata. 1. Il Comitato Pari Opportunità (di seguito CPO) è costituito dalla\dal Delegata\o del Rettore e da 9 componenti così articolati: - n. 3 rappresentanti del personale docente; - n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; - n. 3 rappresentanti della componente studentesca . 2. I rappresentanti del personale e degli studenti sono eletti. Le elezioni vengono indette dal Rettore. L’elettorato attivo e passivo, distinto per categoria, spetta a tutto il personale in servizio (docente e tecnico-amministrativo) e a tutti gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Con proprio decreto il Rettore nomina le/i componenti del Comitato tra le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti relativamente alle rispettive categorie. 3. Le/i rappresentanti di cui al comma 1 sono elette/i con modalità definite dal Regolamento Generale - disposizioni elettorali. Durano in carica tre anni e sono eleggibili consecutivamente una sola volta. 4. Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. 5. Il Comitato può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, soggetti esterni.
Art. 2. Compiti. 1. Il CPO svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di lavoro all’interno dell’Ateneo, finalizzate a: a) garantire pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; b) garantire pari opportunità tra le varie componenti della comunità universitaria (docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti) e prevenire possibili situazioni di discriminazione anche all’interno delle medesime; c) promuovere le azioni positive previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla mobilità, alla diversa organizzazione e distribuzione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali; d) sollecitare l’intervento dell’Ateneo su fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta, molestie e mobbing, oltre a formulare raccomand azioni e proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi; e) promuovere la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale e la popolazione studentesca anche in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali; f) sollecitare le realizzazione di corsi di formazione per le/i dipendenti sulle relazioni di genere, di progetti europei o internazionali, di servizi e di ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato. 2. Il CPO promuove iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione delle pari dignità delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della libertà personale dei singoli. Individua tutte le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito delle attività di lavoro e di studio di tutte le componenti universitarie. Il CPO suggerisce e coordina le iniziative necessarie per la rimozione di dette forme di discriminazione. Il Comitato approfondisce lo studio della normativa vigente in materia di pari opportunità, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari, tavole rotonde, convegni, ecc. 3. Il CPO può stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi di parità. Il Comitato si fa inoltre promotore di una cultura delle pari opportunità ivi compresa la realizzazione di progetti di azioni positive, anche in collegamento con le analoghe strutture locali, nazionali ed internazionali. 4. Per l’espletamento delle proprie funzioni il CPO interagisce con l’Amministrazione anche in base a quanto previsto dal contratto collettivo dei dipendenti del comparto Università in materia di contrattazione integrativa; si avvale, per lo svolgimento dei propri obiettivi, di tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le risorse occorrenti che l’Amministrazione può fornire congiuntamente alla documentazione che la stessa trasmette ai sindacati, fatta salva la riservatezza dei singoli e previa autorizzazione del Rettore, può accedere alle strutture dell'Ateneo per effettuare sopralluoghi e raccogliervi informazioni. 5. Sulla base degli elementi raccolti il CPO invia le proprie osservazioni e proposte al Rettore ed al Direttore Amministrativo. 6. Il CPO, su richiesta del Rettore, può svolgere attività di consulenza nell’ambito delle proprie competenze. 7. Per questioni specifiche che richiedono particolare approfondimento il CPO può nominare al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che potranno avvalersi della consulenza di esperti individuati sia all’interno dell’Università sia all’esterno; questi potranno partecipare alle riunioni solo a titolo consultivo e senza diritto di voto. 8. Il CPO pubblicizza periodicamente il lavoro svolto e i risultati emersi, anche attraverso il sito web del CPO stesso: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=10&lang=IT&tipo=IST& page=895 9. Il CPO entro il 31 gennaio di ogni anno presenta una relazione sui risultati del proprio operato.
Art. 3. Funzionamento. 1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Rettore e presieduta dallo stesso o dalla/dal Delegata/o del Rettore. A tale seduta è invitato a partecipare il/la delegato/a alla disabilità senza diritto di voto. In tale seduta il Comitato procede all’elezione della\del nuova\o Presidente tra i propri componenti. 2. La/il Presidente designa fra i componenti il CPO la/il Vice Presidente, che la/o sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento. 3. Alla/al Presidente spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del CPO. 4. Il CPO designa una\un Segretaria/o tra i propri componenti. La/il Segretaria/o redige i verbali delle sedute, raccoglie e cataloga la documentazione acquisita proveniente da disposizioni ministeriali, d’Ateneo e da risultati di convegni o seminari. 5. Il CPO si riunisce, in seduta ordinaria, con cadenza mensile ed in seduta straordinaria, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, su iniziativa della/del Presidente o di un terzo dei componenti effettivi. L’avviso della convocazione contiene l’ordine del giorno ed è effettuato per iscritto ed inviato in via telematica. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza delle/i partecipanti. 6. Le assenze dalle sedute vanno giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. 7. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal Segretario. Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale, approvato nella riunione successiva viene pubblicato sul sito web dell'Università, trasmesso al Rettore, al Direttore Amministrativo ed al delegato del Rettore in seno alla Commissione per la Contrattazione Decentrata. 8. In caso di dimissioni, di perdita dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti eletti o di qualsiasi altra causa che impedisca in modo permanente lo svolgimento delle funzioni, si procede secondo i risultati delle votazioni e viene nominato con decreto rettorale il primo dei non eletti, nel rispetto delle quote previste e in possesso dei requisiti per l'elezione al momento della nomina e delle categorie indicate per ciascuna componente. Per la rappresentanza degli studenti, in particolare, si provvederà alla nomina del primo dei non eletti nell’ambito delle medesima lista elettorale presentata, al fine di garantire la pluralità della composizione all’interno del Comitato. Il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell’organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità. In caso di esaurimento delle liste di candidati non eletti, la rappresentanza risulta decurtata ma l’organo rimane comunque validamente costituito sino alle elezioni successive.
Art. 4. Sede e risorse. 1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo mette a disposizione del CPO, compatibilmente con le risorse disponibili, una sede e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento. La sede del CPO, oltre che per le sedute ordinarie e straordinarie, sarà utilizzata per la raccolta e la collocazione del materiale informativo e per le attività istituzionali e di confronto. 2. Il Consiglio d’Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, garantisce un fondo da definirsi annualmente per la realizzazione delle attività programmate. Il CPO provvederà annualmente a far pervenire al Direttore Amministrativo, per la successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, la rendicontazione dei fondi assegnati. 3. Il Comitato può ricevere fondi da enti esterni. Art. 5. Diritto di informazione. 1. Il CPO deve essere preventivamente informato delle questioni trattate dagli Organi dell'Ateneo e dalla negoziazione decentrata concernenti materie che riguardano la gestione del personale. 2. Il CPO ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi all’espletamento delle proprie attività, oltre che a tutti i dati utili all’individuazione di eventuali situazioni di discriminazione.
Art. 6. Modifiche. 1. Il presente regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto, previo esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze. 2. Le proposte di modifiche del regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del CPO.
Art.7. Rapporti tra Comitato e contrattazione decentrata. 1. Il Comitato Pari Opportunità formula proposte di misure atte a creare effettive condizioni di parità anche ai fini della contrattazione decentrata secondo le proprie competenze. Tali proposte sono trasmesse dal Comitato Pari Opportunità ai soggetti della contrattazione decentrata. Le Delegazioni per la contrattazione decentrata sono tenute a prendere in esame tali proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni dell’Amministrazione che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato Pari Opportunità devono essere motivate.
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